F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0113/CSA pubblicata del 22 Gennaio 2024 – sig. Pajtim Kasami
Decisione/0113/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0152/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Carmine Volpe – Presidente
Lorenzo Attolico - Componente (Relatore)
Daniele Cantini - Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0152/CSA/2023-2024 proposta dal sig. Pajtim Kasami in data 8.01.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 79 del 24.12.2023;
visto il reclamo ed i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza del 12.01.2024, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Lorenzo Attolico e udito l’Avv. Edoardo Chiacchio per il reclamante.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il Sig. Pajtim Kasami proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara inflittagli dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. n. 79 del 24.12.2023), in relazione alla gara Sampdoria/Feralpisalò del 23 dicembre 2023, valevole per il campionato di serie B 2023-2024. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo così motivava il provvedimento: "per avere, al 32' del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito volontariamente con una gomitata al petto un calciatore della squadra avversaria."
Il reclamante, con il ricorso introduttivo, chiedeva:
- in via principale, la riduzione della sanzione da tre a due giornate di gara;
- in via subordinata, di commutare la sanzione di una giornata di gara in ammenda.
A sostegno della propria domanda, la reclamante sosteneva, in estrema sintesi, l'eccessiva onerosità e severità della sanzione comminata e l’erronea qualificazione del fatto per insussistenza nella specie della condotta violenta, trattandosi solo, anche alla luce dei precedenti in materia, di un comportamento scorretto e/o antisportivo, nonché la mancata considerazione delle attenuanti.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 12 gennaio 2024, compariva per la parte reclamante l'Avv. Edoardo Chiacchio, il quale, dopo aver nuovamente esposto i motivi di gravame, concludeva in conformità.
Il ricorso veniva quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto per quanto di ragione.
Il referto arbitrale, come è noto, fonte privilegiata di prova nei giudizi dinnanzi a questa Corte, qualifica, in modo inequivocabile, il gesto del calciatore Pajtim Kasami come violento. L'aver, infatti, sferrato, una gomitata al petto di un avversario non può che essere considerato, per definizione, come tale.
Ciò posto, il Collegio non ritiene necessario sentire il direttore di gara a chiarimenti, da un lato vista la chiarezza del referto arbitrale e, dall'altro, perché non richiesto dalla difesa del reclamante.
Sul comportamento sanzionato, rileva altresì il fatto che lo stesso è avvenuto "con il pallone non a distanza di giuoco" e nulla conta che il giuoco stesso fosse in corso.
Non rileva, invece, come proposto dal reclamante, l'assenza di conseguenze per il calciatore avversario (circostanza irrilevante), né, tantomeno, la mancanza di precedenti a carico del reclamante medesimo.
Con riferimento alla richiesta applicazione delle attenuanti, la Corte non ritiene di dover valutare ulteriori circostanze che giustifichino la diminuzione della sanzione.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dal calciatore Pajtim Kasami deve essere respinto con conferma della sanzione irrogata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Lorenzo Attolico Carmine Volpe
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce