F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0120/CSA pubblicata del 25 Gennaio 2024 – G.S. Arconatese 1926

Decisione/0120/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0153/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0153/CSA/2023-2024,  proposto dalla società G.S. Arconatese 1926 in data 28.12.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 69 del 22.12.2023;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 11.01.2024, il dott. Antonino Tumbiolo.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società G.S. Arconatese 1926 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Pastore Marco in relazione alla gara di Campionato di Serie D Girone b, F.C. Clivense S.M - G.S. Arconatese 1926, (cfr. Com. Uff. n.  69 del 22.12.2023).

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 4 giornate effettive di gara, motivando così il provvedimento: “Per avere rivolto espressione offensiva all’indirizzo della Terna arbitrale."

Sostiene la società reclamante che la sanzione nei confronti del calciatore sarebbe frutto di un errore nella individuazione del colpevole da parte dell’assistente dell’arbitro, chiedendo la riduzione della squalifica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per il mancato rispetto dei termini previsti nell’art. 71 CGS, commi 2 e 3, in quanto sia il preannuncio di reclamo che il reclamo stesso sono stati depositati in data 28 dicembre 2023 e quindi in data successiva alla scadenza dei termini previsti dalle suddette norme.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

 L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Antonino Tumbiolo                                                          Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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