F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0118/CSA pubblicata del 25 Gennaio 2024 – Aquila Montevarchi 1902 S.S.D. a r.l.
Decisione/0118/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0161/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)
Alberto Urso – Componente
Franco Granato - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 0161/CSA/2023-2024, proposto dalla società Aquila Montevarchi 1902 S.S.D. a r.l. in data 11.01.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 71 del 09.01.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza del 19 gennaio 2024 tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Fabio Di Cagno e udito l’Avv. Fabio Giotti per la reclamante.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 11.1.2024, preceduto da regolare preannuncio, la società Aquila Montevarchi 1902 S.S.D. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 71 del 9.1.2024, con la quale le è stata comminata la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 e diffida, “per avere propri sostenitori, dal 30° del secondo tempo, fino al termine della gara, rivolto espressioni offensive nei confronti della Terna Arbitrale ed avere lanciato sul terreno di gioco 4/5 bottiglie di plastica vuote in direzione dei raccattapalle senza colpirli”.
Episodi verificatisi nel corso dell’incontro Seravezza Pozzi Calcio / Aquila Montevarchi, disputatosi in Seravezza (LU) il 7.1.2024 e valevole per il Campionato Nazionale di Serie D – Girone E.
Il Giudice Sportivo ha adottato il provvedimento impugnato, sulla scorta, in particolare, del referto dell’Assistente n. 2, il quale riferisce che “dal 30’ del 2t una ventina di tifosi riconducibili alla squadra Aquila Montevarchi offendevano per tutto il restante tempo della gara la terna arbitrale, soprattutto il sottoscritto e l’AE. La maggior parte delle frasi erano insulti come ‘siete dei pezzi di merda, dovete morire e schiantarvi con la macchina’. Gli stessi tifosi lanciavano in campo 4-5-bottiglie di plastica piene a metà allo scopo di colpire i raccattapalle (bambini messi a disposizione della società ospitante) senza colpirli”.
La reclamante lamenta l’eccessiva afflittività della sanzione, anche per l’omessa considerazione dell’attenuante della provocazione che i propri sostenitori avrebbero subìto ad opera del calciatore Coly il quale, uscendo dal campo a seguito dell’espulsione, si era rivolto a costoro con epiteti volgari e con gesti triviali (come regolarmente refertato dall’A.A. n. 1).
Quanto al lancio delle bottigliette, la reclamante evidenzia la genericità del referto in relazione al contenuto delle stesse, alla loro dimensione ed al punto di caduta, ciò che impedirebbe di valutare adeguatamente (in relazione alla sanzione) la gravità e la pericolosità del gesto. Sollecita, a tal fine, un supplemento istruttorio.
In ogni caso, ritiene non applicabile al caso di specie la sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), C.G.S. (ammenda con diffida), in quanto non giustificata da alcuna recidiva e conclude per l’applicazione della sola ammenda (art. 8, comma 1, lett. b), C.G.S.) in misura ridotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.
Preliminarmente, va evidenziato che il tentativo della reclamante di porre in correlazione le intemperanze dei tifosi con l’espulsione del calciatore Coly (reo di comportamento gravemente antisportivo) non trova alcun riscontro negli atti gara. Non solo difatti non risulta alcuna coincidenza temporale tra i due episodi ma, soprattutto, non si vede per quale motivo i tifosi avrebbero dovute reagire alla provocazione portata da un singolo calciatore della compagine avversaria, con insulti ed offese dirette invece alla terna arbitrale e con lancio di oggetti all’indirizzo dei raccattapalle.
Così sgomberato il campo da tale suggestione argomentativa, la sanzione dell’ammenda con diffida di cui alla lett. c), comma 1, dell’art. 8 C.G.S., rispetto alla semplice ammenda di cui alla lett. b), risulta giustificata dalle concrete modalità con cui si sono manifestate le intemperanze dei tifosi: queste, difatti, sono consistite non solo in gravi insulti ed offese alla terna arbitrale, reiterati dal 30°del secondo tempo sino al termine della gara, ma anche nel tentativo di colpire i giovani raccattapalle con il lancio di bottiglie di plastica (“piene a metà”), restando ovviamente irrilevante, ai fini della gravità del gesto, la dimensione delle bottiglie stesse e l’esatto quantitativo del loro contenuto. Ed anzi, va sottolineato che il provvedimento del Giudice Sportivo dà conto del lancio di bottiglie di plastica “vuote”, circostanza quest’ultima che non trova riscontro nel referto dell’Assistente il quale, come si è visto, riferisce invece del lancio di bottiglie di plastica “piene a metà” (dunque, con portata offensiva ben più grave) con lo specifico intento di colpire i raccattapalle.
Per tali motivi, la vicenda non merita alcun approfondimento istruttorio, in quanto più che sufficientemente delineata negli atti ufficiali e la sanzione comminata appare pertanto congrua, anche in relazione alla misura dell’ammenda.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce