DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 47 del 07.11.2023 – Campionato Serie D – Delibera – LA FENICE AMARANTO A.S.D. – CITTA DI S.AGATA

LA FENICE AMARANTO A.S.D. - CITTA DI S.AGATA

Il Giudice Sportivo: - letto il ricorso, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, A.S.D. LA FENICE AMARANTO REGGIO CALABRIA, con il quale si chiede sia inflitta alla A.C.D CITTA’ DI S. AGATA la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del C.G.S., per avere detta società violato, a seguito delle sostituzioni di alcuni calciatori della propria squadra effettuate nel corso del secondo tempo, la norma sull’impiego dei calciatori "giovani"; - letta la memoria difensiva fatta pervenire dalla A.C.D CITTA’ DI S. AGATA con cui si contesta l’esiguo minutaggio in cui la regola sarebbe stata violata e la mancanza di proporzionalità della sanzione - rilevato che la A.C.D CITTA’ DI S. AGATA è scesa in campo, così come previsto dal C.U. n. 1, lettera c) del Dipartimento Interregionale, pubblicato il 1 luglio 2023 per la stagione sportiva 2023/2024 con 4 calciatori di cui uno nato dal 1º gennaio 2003 (Federico Aquino, n. 11), uno nato dal 1º gennaio 2005 (Fedele Iovino, n. 1) e due nati dal1º gennaio 2004 (Paolo Capitano, n. 32 e Giulio Carrozzo n. 44), ma nel corso del secondo tempo la A.C.D CITTA’ DI S. AGATA procedeva alla sostituzione di tre calciatori e più precisamente: al 12' del secondo tempo, il n. 32 Capitano Paolo (classe 2004) con il n. 25 Nunzi Elia (classe 2004) ed il n. 13 Saverino Francesco Paolo(classe 2001) con il n. 2 Cavalli Giacomo (classe 2002) al 17’ del secondo tempo, il n. 11 Aquino Federico (classe 2003) con il n. 21 Lo Grande Christian (classe 2004) e il n. 44 Carozzo Giulio (classe 2004) con il n. 7 Di Domenicantonio Simone (classe 1997); - rilevato che la sostituzione effettuata al 17° del secondo tempo determinava la violazione dell’obbligo di impiegare, per l’intera durata della gara, almeno quattro calciatori under, così come previsto dal C.U. n. 1, lettera c) del Comitato Interregionale.

P.Q.M.

Delibera:

1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla C.D CITT DI S. AGATA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

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