DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024 seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 28.11.2023 – Campionato Nazionale Juniores – Delibera – gara del 11/11/2023 REAL CALEPINA F.C. SSDARL – TRITIUM CALCIO 1908 A RL

gara del 11/11/2023 REAL CALEPINA F.C. SSDARL - TRITIUM CALCIO 1908 A RL

Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla REAL CALEPINA FC SSDARL, con il quale si richiede che venga inflitta alla TRITIUM CALCIO 1908 ARL la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 10, comma 6, lett. a) C.G.S., deducendo la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore RATTI FRANCESCO, inserito in distinta dalla TRITIUM CALCIO 1908 ARL con il n. 10 e schierato in campo dal 1° minuto del primo tempo della gara in epigrafe, nonostante che al medesimo, con C.U. - Comitato Regionale Lombardia, n. 69 del 4 maggio 2023, fosse stata comminata la squalifica per una gara effettiva, non ancora scontata; - lette le controdeduzioni depositate dalla TRITIUM CALCIO 1908 ARL secondo cui l'art. 21, comma 7, CGS andrebbe interpretato nel senso di ritenere che i giocatori che passano dallo status di "giovani dilettanti" a "dilettanti" debbano scontare eventuali squalifiche residuali unicamente in prima squadra; - rilevato che la medesima squalifica per una gara è stata comminata al calciatore RATTI FRANCESCO, all'epoca militante nel CIMIANO CALCIO SSDARL, in occasione dell'ultima gara di Campionato Allievi Regionali Elite Under 17 del 1° maggio 2022 e pertanto, non è stata scontata nel corso del Campionato Allievi Regionali Elite Under 17 2022/2023, trattandosi dell'ultima gara disputata dal CIMIANO CALCIO SSDARL nella stagione sportiva; - rilevato che la medesima squalifica per una gara non è stata scontata nemmeno nel corso della nuova stagione, atteso che nel Campionato Nazionale Juniores 2023/2024, la TRITIUM CALCIO 1908 ARL ha schierato (come calciatore titolare o subentrante) il calciatore RATTI FRANCESCO in tutte le prime otto giornate di campionato, inclusa quella di cui in epigrafe, a cui, pertanto, non aveva titolo a partecipare, non avendo avuto modo di scontare la squalifica comminatagli;

P.Q.M.

Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla TRITIUM CALCIO 1908 ARL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

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