F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0139/TFN – SD del 25 Gennaio 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 14845/157pf 23-24/GR/ps del 6 dicembre 2023, depositato il 7 dicembre 2023, nei confronti dei signori Claudio Polonia, Gianluca Tucci e della società FCD Real Academy Lucca – Reg. Prot. 120/TFN-SD
Decisione/0139/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0120/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Gaetano Berretta – Componente
Serena Callipari – Componente (Relatore)
Valentino Fedeli – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 17 gennaio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 14845/157pf 2324/GR/ps del 7 dicembre 2023, nei confronti dei sigg.ri Claudio Polonia, Gianluca Tucci, nonché nei confronti della società FCD Real Academy Lucca,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 6 dicembre 2023 la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:
1. il sig. Claudio POLONIA, all’epoca dei fatti Presidente della società F.C.D. Real Academy Lucca, per rispondere:
"- della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023 e dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 22 della stagione sportiva 2022-2023, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver organizzato e realizzato in data 29.6.2023 un torneo amichevole denominato “Scuola calcio dell’Oratorio. È più bello insieme” presso l’impianto sportivo di San Cassiano, al quale hanno partecipato i giovani calciatori sigg.ri Lorenzo Tiberi e Lorenzo Lucchesi, tesserati per la CGC Capezzano Pianore 1959, in assenza del nulla osta da parte di tale ultima società ed in assenza della preventiva approvazione da parte dei competenti Organi federali;"
"- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver coinvolto nell’organizzazione del Torneo “Scuola calcio dell’Oratorio. È più bello insieme” il sig. Gianluca Tucci, tesserato per la società A.S.D. Luccasette;"
2. il sig. Gianluca TUCCI, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Luccasette, per rispondere:
"- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso collaborato con la società FCD Real Academy Lucca nell’organizzazione e realizzazione del torneo amichevole denominato “Scuola calcio dell’Oratorio. È più bello insieme” svoltosi in data 29.6.2023 presso l’impianto sportivo di San Cassiano sebbene fosse tesserato per la società A.S.D. Luccasette;"
3. la società FCD Real Academy Lucca a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Claudio Polonia.
La fase istruttoria
Il procedimento trae origine dalla comunicazione pervenuta alla Procura Federale da parte del Segretario del Comitato Regionale Toscana L.N.D., con la quale veniva trasmessa la segnalazione della società A.S.D. CGC Capezzano Pianore1959, relativa al torneo amichevole denominato “Scuola calcio dell’Oratorio. È più bello insieme”, svoltosi in data 29 giugno 2023 presso l’impianto sportivo di San Cassiano, al quale avevano partecipato i giovani calciatori Lorenzo Tiberi e Loreno Lucchesi - tesserati per la CGC Capezzano Pianore 1959 - in assenza del nulla osta da parte della società di tesseramento e della relativa autorizzazione da parte degli Organi federali. A supporto della segnalazione, venivano allegate la locandina dell’evento “Amichevole anni 2011/2014” e alcune foto tratte dal profilo social della società FCD Real Academy Lucca. L’esponente evidenziava, altresì, la presenza ed il coinvolgimento nell’organizzazione dell’evento sportivo del tecnico sig. Gianluca Tucci, tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S.D. Luccasette.
La Procura Federale, ricevuta la notizia, provvedeva ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare e, nel corso dell’attività istruttoria, venivano acquisiti documenti tra i quali:
- Comunicazione del Comitato Regionale Toscana trasmessa in data 1.8.2023 alla Procura Federale, contenente la segnalazione da parte della società A.S.D. CGC Capezzano Pianore 1959 relativa all’organizzazione da parte della società FCD Real Academy Lucca in data 29.6.2023 di un evento presumibilmente benefico e non autorizzato, al quale hanno preso parte calciatori tesserati per la società esponente senza il necessario nulla osta, con i seguenti allegati: locandina dell’evento “Amichevole anni 2011/2014”; foto tratte dal profilo social della società FCD Real Academy Lucca;
- verbale di audizione del 31.8.2023 del sig. Andrea Motroni, responsabile del settore giovanile della società CGC Capezzano Pianore 1959;
- verbale di audizione del 31.8.2023 del padre del calciatore sig. Lorenzo Lucchesi, tesserato per la società CGC Capezzano Pianore 1959;
- verbale di audizione del 31.8.2023 del padre del calciatore sig. Lorenzo Tiberi, tesserato per la società CGC Capezzano Pianore 1959;
- verbale di audizione del 15.9.2023 del sig. Claudio Polonia, Presidente della società Real Academy Lucca;
- comunicazione della Delegazione Provinciale di Lucca inviata in data 25.9.2023 alla Procura Federale in merito alla mancata autorizzazione allo svolgimento del torneo “Scuola calcio dell’Oratorio. E’ più bello insieme” organizzato dalla società Real Academy Lucca in data 29.6.2023;
- comunicazione della società A.S.D. Luccasette inviata in data 3.10.2023 alla Procura Federale in merito al tesseramento del tecnico sig. Gianluca Tucci.
In data 23.10.2023 la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini con la quale contestava la violazione delle norme indicate.
Il sig. Polonia e il sig. Tucci chiedevano di essere sentiti, mentre la società A.S.D. Luccasette depositava memoria.
In data 6.12.2023, la Procura Federale disponeva il deferimento innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza del 17.1.2024. Nessuna delle parti depositava memorie.
Il dibattimento
All’udienza di discussione del 17.1.2024, tenuta in modalità videoconferenza, è comparso, in rappresentanza della Procura Federale, l’avv. Lorenzo Giua il quale, richiamato l’atto di deferimento, ha concluso per l’affermazione della responsabilità dei deferiti e per l’irrogazione della sanzione di mesi sei di inibizione per Claudio Polonia, otto giornate di squalifica per Gianluca Tucci ed € 1.000,00 di ammenda per la FCD Real Academy Lucca. Nessuno è comparso per i deferiti.
La decisione
Alla luce delle emergenze istruttorie deve affermarsi la responsabilità dei deferiti sig. Claudio Polonia e della società FCD Real Academy Lucca, mentre deve essere prosciolto il sig. Gianluca Tucci.
Dalla documentazione in atti risulta che il sig. Claudio Polonia, all’epoca dei fatti Presidente della società F.C.D. Real Academy Lucca, ha organizzato e realizzato in data 29.6.2023, un torneo amichevole denominato “Scuola calcio dell’Oratorio. È più bello insieme” presso l’impianto sportivo di San Cassiano, al quale hanno partecipato i giovani calciatori Lorenzo Tiberi e Lorenzo Lucchesi, tesserati per la CGC Capezzano Pianore 1959, in assenza del nulla osta da parte di tale ultima società nonché in assenza della preventiva approvazione da parte dei competenti organi federali.
Lo stesso sig. Polonia - sentito dalla Procura Federale – ha dichiarato di non aver richiesto alcuna autorizzazione o nullaosta per l’organizzazione dell’evento.
Dalla documentazione in atti risulta, inoltre, che è stata la stessa società A.S.D. CGC Capezzano Pianore 1959 a segnalare l’accaduto dichiarando di non aver autorizzato la partecipazione all’evento dei propri tesserati, così come risulta che - con comunicazione inviata in data 25.9.2023 alla Procura Federale - la Delegazione Provinciale di Lucca - LND ha espressamente dichiarato di non aver autorizzato lo svolgimento del torneo organizzato dalla società Real Academy Lucca.
Ai sensi degli artt. 28 e 25, comma 3, del Regolamento del settore giovanile e scolastico nonché dell’art. 9, comma 3, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2022-2023, per l'organizzazione dei tornei a carattere regionale, provinciale e locale è prescritta l’autorizzazione dei comitati regionali e delle delegazioni della LND territorialmente competenti (CFA, SS.UU n. 2/CFA/2023-2024).
La violazione del combinato disposto delle norme citate determina pertanto la responsabilità del Presidente della società, deferito per violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S., che impone l’osservanza delle regole federali e dei principi di lealtà, correttezza e probità.
Com’è noto, la disposizione dell’art. 4, comma 1, C.G.S. costituisce una clausola generale al cui contenuto precettivo i soggetti dell’ordinamento sportivo devono ineludibilmente conformare la propria condotta (ex multis, CFA, n. 70/CFA /2021- 2022). Per quanto riguarda, invece, il deferito sig. Gianluca Tucci, lo stesso - sentito dalla Procura Federale - ha dichiarato di essersi limitato ad accompagnare, in data 29.6.2023 ed in occasione dell’evento benefico in questione, la figlia di 11 anni perché voleva provare a giocare a calcio e di essere stato sul terreno di gioco per assicurarsi che si sentisse a suo agio, per poi allontanarsi ed assistere all’evento. Non vi sono in atti ulteriori elementi forniti dalla Procura Federale idonei a sostenere i fatti contestati e che consentano di ritenere provata la collaborazione con la società deferita nell’organizzazione e realizzazione del torneo e, pertanto, il sig. Gianluca Tucci va prosciolto.
Dalla condotta del sig. Claudio Polonia consegue anche la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, della società FCD Real Academy Lucca per gli atti e i comportamenti sopra descritti posti in essere dal proprio legale rappresentante così come indicati e descritti nel capo di incolpazione.
Il Tribunale, pertanto, ritiene equo irrogare le sanzioni di cui in dispositivo, assai ridimensionate rispetto a quelle richieste dalla Procura Federale, tenuto conto che non si è trattato di un vero e proprio torneo ma di esercizi e giochi con il pallone (ma anche senza) tra giovanissimi organizzati sul campo dell’Oratorio a conferma della natura meramente ludica e sociale del momento “giocoso” come emerge anche dalle foto in atti. Quanto poi alla mancata richiesta di autorizzazione alla società A.S.D. CGC Capezzano Pianore 1959, il fatto è incontestato, ma non può non tenersi conto che la società odierna deferita richiese, ad ulteriore conferma della suddetta natura, l’autorizzazione ai genitori dei due ragazzi, ottenendola.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Gianluca Tucci. Irroga le seguenti sanzioni:
per il sig. Claudio Polonia, mesi 1 (uno) di inibizione;
per la società FCD Real Academy Lucca, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Serena Callipari Carlo Sica
Depositato in data 25 gennaio 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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