F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0142/TFN – SD del 29 Gennaio 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 15890/239pf23-24 GC/CAMS/mg del 20 dicembre 2023, nei confronti del sig. Pietro Paolella e della società ASD NF Ardea Calcio – Reg. Prot. 128/TFN-SD

Decisione/0142/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0128/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella – Componente

Andrea Giordano – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 18 gennaio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15890/239pf23-24 GC/CAMS/mg del 20 dicembre 2023, nei confronti del sig. Pietro Paolella e della società ASD NF Ardea Calcio,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 20 dicembre 2023, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale, sezione Disciplinare:

- il sig. Pietro Paolella, Presidente della ASD Team Nuova Florida (oggi ASD Ardea NF Calcio), per la violazione di cui all'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, per aver omesso di pagare al calciatore Idriz Toskic la somma stabilita dalla decisione della Commissione Accordi Economici del 27 giugno 2023 prot. Cae 131 bis/2022-23 nel termine di 30 giorni dalla notifica avvenuta il 27 giugno 2023;

- la società ASD Ardea NF Calcio (già ASD Team Nuova Florida) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, per gli atti e comportamenti posti in essere dal suo legale rappresentante p.t. sig. Pietro Paolella, così come riportati nei capi di incolpazione dell’atto di deferimento a suo carico.

La fase istruttoria

La Commissione Accordi Economici presso la LND, con provvedimento del 27 giugno 2023, condannava la ASD Team Nuova Florida 2005 al pagamento, in favore del calciatore Idriz Toskic, della somma di 4.500,00.

Con nota inviata a mezzo pec in data 15 settembre 2023, l’Avv. Mauro Nucera, in nome e per conto del calciatore Idriz Toskic, segnalava alla Procura Federale la circostanza che la società ASD Team Nuova Florida 2005 non aveva ottemperato al pagamento della succitata somma.

La Procura Federale, ricevuta la notizia, provvedeva ad iscrivere nel relativo registro, in data 3 ottobre 2023, il procedimento disciplinare n. 239 PF 23-24, avente ad oggetto: “Presunto mancato pagamento da parte della società ASD Team Nuova Florida delle somme dovute al calciatore Idriz Toskic nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della decisione emessa dalla Commissione Accordi Economici”.

In sede istruttoria, la Procura acquisiva la segnalazione trasmessa dall’Avv. Nucera, cui era allegata la decisione della Commissione Accordi Economici, i fogli di censimento della società ASD Ardea NF Calcio relativi alla stagione 2023-2024, nonché la ricevuta di avvenuta consegna della pec contenente la decisione della Commissione Accordi Economici del 27 giugno 2023 inviata in data 27 giugno 2023 alla ASD Team Nuova Florida 2005.

In data 7 novembre 2023 la Procura Federale notificava agli incolpati l’avviso di conclusione delle indagini e, in data 20 dicembre 2023, l’atto di deferimento.

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava, per la discussione, l’udienza del 18 gennaio 2024.

La fase predibattimentale

In data 15 gennaio 2024 la società ANR NF Ardea Calcio (già ASD Team Nuova Florida 2005) depositava memoria difensiva, chiedendo il proprio proscioglimento.

A fondamento della richiesta la società deduceva di aver consegnato al calciatore un assegno bancario dell’importo oggetto di condanna in data 25 luglio 2023 e, dunque, entro 30 giorni dalla notifica della decisione della CAE e che, in pari data, il calciatore aveva sottoscritto corrispondente quietanza liberatoria.

Alla memoria era allegato l’assegno bancario dell’importo di 4.500,00, datato 25 luglio 2023 e la liberatoria del calciatore riportante la medesima data.

La società deduceva, altresì, di aver trasmesso al difensore del calciatore sia la memoria difensiva sia i documenti allegati, in modo che il calciatore avrebbe potuto confermare l’intervenuto pagamento nei termini.

Il dibattimento

All’udienza del 18 gennaio 2024, svoltasi in videoconferenza, comparivano l’Avv. Luca Zennaro, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Leonardo Mennella, in rappresentanza della società ASD NF Ardea Calcio. Nessuno compariva per il sig. Pietro Paolella.

La Procura Federale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Pietro Paolella, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società ASD NF Ardea Calcio, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica.

L’Avv. Mennella, nel contestare quanto asserito dalla Procura Federale si riportava alla propria memoria chiedendo il proscioglimento della società.

La decisione

Al sig. Pietro Paolella è contestata la violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, nel testo vigente ratione temporis.

Tale ultima norma così dispone: “Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione.

In caso di mancata impugnazione al Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche – il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione”.

Alla stregua di tale norma, dunque, per non essere ritenuto responsabile della violazione contestata, il sig. Paolella avrebbe dovuto provare non solo l’avvenuto pagamento della somma oggetto di condanna, ma anche la circostanza che detto pagamento sia intervenuto entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione della CAE, comunicazione che, come è pacifico in atti, è stata eseguita il 27 giugno 2023.

Difatti, ai fini della configurabilità della violazione dell’art. 94 ter delle NOIF, il mancato pagamento nel termine e il tardivo pagamento sono fattispecie equiparate (cfr. CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020).

Le prove offerte a tale scopo dal sig. Paolella, secondo il Tribunale, non sono idonee a dimostrare tali circostanze.

Il sig. Paolella, come si è innanzi detto, ha prodotto in giudizio la copia di un assegno bancario intestato al calciatore e datato 25 luglio 2023, nonché la copia della dichiarazione liberatoria, sottoscritta dal calciatore, e datata anch’essa 25 luglio 2023.

Ebbene, secondo la giurisprudenza, sia ordinaria e sia federale (Cass. 15709/2021; 56/CFA 2023-2024), ai fini della prova del pagamento, laddove questo avvenga tramite assegno bancario, non è sufficiente la dimostrazione dell’intervenuta consegna del titolo, essendo necessaria anche la dimostrazione dell’effettiva riscossione della somma portata dal titolo. Ciò in quanto la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, pro solvendo.

In altri termini, la mera consegna del titolo non determina l’effetto estintivo del debito.

E’ evidente, dunque, che l’esibizione della copia dell’assegno accompagnata dalla dichiarazione liberatoria, in mancanza di qualsivoglia prova in ordine alla effettiva riscossione delle somme, non è idonea a far ritenere provato, nel caso di specie, l’intervenuto pagamento, in favore del sig. Idriz Toskic, della somma dovuta in forza della decisione della CAE.

Al medesimo risultato si perviene anche laddove si volesse seguire l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la prova della consegna dell’assegno al creditore esonera l’obbligato dal fornire l’ulteriore prova che il titolo sia stato incassato.

Secondo tale orientamento, in particolare, l’assegno bancario è un mezzo di pagamento e un titolo di credito pagabile a vista, che si perfeziona giuridicamente quando entra in circolazione (Cass. 33566/2021). Di conseguenza, la prova dell’estinzione dell’obbligazione può validamente essere fornita dalla dimostrazione dell’avvenuta emissione e consegna dell’assegno. Incombendo, invece, sul creditore la prova del mancato incasso.

Si è detto, difatti, che l’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, nel testo vigente ratione temporis, impone, non solo il pagamento delle somme accertate nelle decisioni della CAE, ma anche che detto pagamento avvenga entro trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni.

Ne consegue che il sig. Paolella avrebbe dovuto dimostrare, oltre all’intervenuto pagamento, anche la circostanza che lo stesso sia stato eseguito nel suddetto termine.

Detta prova dagli atti non emerge.

Anzi, dagli atti di causa emerge la prova contraria.

In primo luogo, occorre considerare che la CAE, quando procede alla condanna al pagamento di una somma di denaro ex art. 94 ter NOIF, impone, con la propria decisione, al destinatario della condanna, di documentare al Dipartimento Interregionale l’avvenuto pagamento nei termini.

Tale adempimento è richiesto proprio allo scopo di documentare con certezza l’avvenuto rispetto delle prescrizioni di legge, evitando il rischio di eventuali dichiarazioni simulate.

Nella decisione comunicata agli odierni deferiti, difatti, la CAE dispone: "Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione della presente comunicazione.". Ebbene, dagli atti non emerge la prova che i deferiti abbiano provveduto a comunicare al Dipartimento Interregionale, nei 30 giorni successivi alla comunicazione della decisione, l’intervenuto pagamento in favore del calciatore Idriz Toskic.

Non solo.

La prova che il pagamento non sia avvenuto nei 30 giorni dalla comunicazione della decisione e, dunque, entro il 27 luglio 2023, la si può evincere dalle seguenti ulteriori circostanze.

Con pec del 15 settembre 2023, il calciatore, tramite il proprio legale, ha segnalato alla Procura che la A.S.D. Team Nuova Florida 2005 non aveva ottemperato alla decisione della CAE del 27 giugno 2023.

Con altra pec, del 2 novembre 2023, il calciatore, sempre tramite il proprio legale, ha chiesto alla Procura riscontro in ordine alla segnalazione inoltrata il 15 settembre.

Tali circostanze confermano che, quantomeno al 2 novembre 2023, il calciatore Idriz Toskic non aveva ancora ricevuto il pagamento di quanto disposto dalla CAE.

Del resto, laddove il pagamento fosse avvenuto nei termini, non si comprenderebbe il motivo per cui gli odierni deferiti non ne abbiano dato atto una volta ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini, evitando in tal modo il deferimento.

In definitiva, dagli atti di causa manca qualsivoglia prova in ordine all’avvenuto pagamento, nei termini di legge, delle somme di cui alla decisione della CAE.

Alla responsabilità del sig. Pietro Paolella consegue la responsabilità della società ASD Ardea NF Calcio (già ASD Team Nuova Florida) a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Pietro Paolella, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società ASD NF Ardea Calcio, la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

 

IL RELATORE                                                                  IL PRESIDENTE

Francesca Paola Rinaldi                                                               Carlo Sica

 

Depositato in data 29 gennaio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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