FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 278/AA del 15/01/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DI SALVO SANAPO RIMINI FC
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 256 pf 23-24 adottato nei confronti della Sig.ra Palma Stefania DI SALVO e del Sig. Angelo SANAPO, e della società RIMINI FOOTBALL CLUB S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
PALMA STEFANIA DI SALVO, n.q. di Amministratrice Unica e Legale Rappresentante del Rimini Football Club S.r.l., dal 19/07/2023, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F., per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratrice Unica e Legale Rappresentante del Rimini Football Club S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nei termini previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., ovvero entro il del 31 luglio 2023, in riferimento al Sig. Sanapo Angelo, n.q. di Socio della DS Sport S.r.l. Società Benefit, acquirente dell’intero capitale del Rimini Football Club S.r.l., la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità; detta documentazione è stata trasmessa tardivamente il 23 agosto 2023 e, dunque, solo entro il termine aggiuntivo assegnato dalla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) l’8 agosto 2023 ai sensi dell’8° comma dell’art. 20 bis; n.q., inoltre, di Amministratrice Unica e Legale Rappresentante della DS Sport S.r.l. Società benefit, all’epoca dei fatti in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e 20 bis, comma 5°, delle N.O.I.F., per non aver prodotto nei termini, a seguito degli adempimenti e dei termini previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., ovvero entro il 31 luglio 2023, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità; detta documentazione è stata trasmessa tardivamente il 23 agosto 2023 e, dunque, solo entro il termine aggiuntivo assegnato dalla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) l’8 agosto 2023 ai sensi dell’8° comma dell’art. 20 bis;
ANGELO SANAPO, n.q. di Socio della DS Sport S.r.l. Società Benefit, acquirente dell’intero capitale del Rimini Football Club S.r.l., all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e 20 bis, comma 5, delle N.O.I.F., per non aver prodotto nei termini, a seguito degli adempimenti e dei termini previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., ovvero entro il 31 luglio 2023, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) la documentazione relativa ai requisiti di onorabilità; detta documentazione è stata trasmessa tardivamente il 23 agosto 2023 e, dunque, solo entro il termine aggiuntivo assegnato dalla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) l’8 agosto 2023 ai sensi dell’8° comma dell’art. 20 bis;
RIMINI FOOTBALL CLUB S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità propria ai sensi dell’art. 32, comma 5bis, del Codice di Giustizia Sportiva, il quale prevede gli obblighi in esame a carico delle società in modo diretto;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Palma Stefania DI SALVO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società RIMINI FOOTBALL CLUB S.R.L., e dal Sig. Angelo SANAPO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la Sig.ra Palma Stefania DI SALVO, di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Angelo SANAPO, e di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società RIMINI FOOTBALL CLUB S.R.L.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.