FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 280/AA del 15/01/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CORBUCCI APD PICCIONE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1110 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Tommaso CORBUCCI, e della società APD PICCIONE, avente ad oggetto la seguente condotta:

TOMMASO CORBUCCI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.P.D. Piccione, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, al termine della gara Piccione – Selci Nardi disputatasi il giorno 7 maggio 2023, valevole per il girone A del campionato di Promozione, unitamente ad altri soggetti rimasti non identificati, proferito reiterate minacce ed offese nei confronti dei calciatori tesserati per la SSD Selci Nardi; nonchè ancora per avere lo stesso unitamente ai sostenitori della A.P.D. Piccione, nel mentre la presidente della SSD Selci Nardi stava abbandonando l’impianto sportivo a bordo della propria autovettura, accerchiato il veicolo per impedirne il passaggio e per aver scagliato verso lo stesso bottigliette e sputi, proferendo al contempo espressioni offensive alla dirigente appena citata;

APD PICCIONE, per responsabilità ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai propri sostenitori consistiti nell’aver accerchiato l’autovettura della presidente della SSD Selci Nardi, mentre la stessa stava abbandonando l’impianto sportivo, per impedirne il passaggio e per aver scagliato verso la stessa bottigliette e sputi; Nonché per responsabilità oggettiva ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Tommaso Corbucci;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Tommaso CORBUCCI, e dal Sig. Gianni Bistoni, in qualità di legale rappresentante, per conto della società APD PICCIONE;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Tommaso CORBUCCI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società APD PICCIONE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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