FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 282/AA del 15/01/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MONTELLA ASD REAL BELLIZZI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 380 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Antonio MONTELLA, e della società ASD REAL BELLIZZI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO MONTELLA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Real Bellizzi, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, all’esito della gara Calcio Campagna - Real Bellizzi del 12.11.2023 valevole per il girone H del campionato di Prima Categoria, sospesa per impraticabilità del campo, espresso giudizi lesivi dell’onore, del prestigio e del decoro propri della terna arbitrale e, più in generale, della classe arbitrale nel suo complesso intesa, pubblicando in data 13.11.2023 sulla pagina Facebook ufficiale della società un comunicato stampa dai toni offensivi;

ASD REAL BELLIZZI, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Antonio Montella; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio MONTELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD REAL BELLIZZI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Antonio MONTELLA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD REAL BELLIZZI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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