FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 284/AA del 16/01/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BERISHA TNT MONTE PELLER

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 187 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Edmond BERISHA, e della società TNT MONTE PELLER ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

EDMOND BERISHA, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società AC TNT Monte Peller ASD, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 2.8.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società AC TNT Monte Peller ASD, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

TNT MONTE PELLER ASD, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse il sig. Edmond Berisha ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig Edmond BERISHA, e dal Sig. Roberto Ferrari, in qualità di legale rappresentante, per conto della società TNT MONTE PELLER ASD;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Edmond BERISHA, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società TNT MONTE PELLER ASD;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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