FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 287/AA del 16/01/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da POLCINO SS JUVE STABIA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 218 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Filippo POLCINO, e della società S.S. JUVE STABIA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
FILIPPO POLCINO, all’epoca dei fatti Amministratore Unico della S.S. Juve Stabia S.r.l., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e per la violazione del Comunicato Ufficiale della Lega Pro n. 232/DIV del 12.05.2023 per aver consentito in occasione della gara di Campionato Juve Stabia – Avellino del 11.09.2023 che i tifosi abbonati alla “Curva San Marco” (comunemente nota come “Curva Sud”) potessero accedere allo Stadio in diversa Tribuna malgrado la sanzione della chiusura del proprio Settore; e per la violazione del divieto di contribuire con interventi finanziari o altre utilità al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati dai propri sostenitori di cui all’art. 25, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver distribuito gratuitamente n. 752 titoli di accesso in occasione della gara di Campionato Juve Stabia – Avellino del 11.09.2023 ai tifosi abbonati alla “Curva San Marco” (comunemente nota come “Curva Sud”) ai quali era stato inibito l’accesso allo Stadio per la chiusura del proprio Settore comminata con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Lega Pro n. 232/DIV del 12.05.2023;
S.S. JUVE STABIA S.R.L., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Filippo Polcino, proprio Amministratore Unico, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Filippo POLCINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S. JUVE STABIA S.R.L.;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione commutati in € 6.000,00 (seimila/00) di ammenda per il Sig. Filippo POLCINO, e di € 10.000 (diecimila/00) di ammenda per la società S.S. JUVE STABIA S.R.L.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.