FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 289/AA del 16/01/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SCIOTTO ACR MESSINA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 366 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Pietro SCIOTTO, e della società ACR MESSINA SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

PIETRO SCIOTTO, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della A.C.R. MESSINA S.R.L., dal 27/10/2022, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. II), punto 1), lett. d) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver depositato alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 settembre 2023, la relazione contenente il giudizio della Società di revisione in ordine al bilancio intermedio al 30 giugno 2023, relazione che è stata depositata soltanto in data 7 novembre 2023. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente ed ai periodi di svolgimento degli stessi; ACR MESSINA SRL, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata; nonché per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. II), punto 1), lett. d) delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche alle Società in modo diretto;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro SCIOTTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ACR MESSINA SRL;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Pietro SCIOTTO, e di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società ACR MESSINA SRL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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