FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 291/AA del 24/01/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MOTTA BOLOGNA FC 1909

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 472 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Thiago MOTTA, e della società BOLOGNA FC 1909, avente ad oggetto la seguente condotta:

THIAGO MOTTA, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale “Allenatore UEFA PRO” e tesserato per la corrente stagione sportiva per la società BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e 37 del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso, al termine della gara LECCE vs BOLOGNA disputata in data 03.12.23 e valevole per la 14^ giornata del Campionato Nazionale di Serie A TIM, nel corso di una intervista post gara concessa all’emittente televisiva SKY SPORT, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri dell’arbitro addetto al VAR della gara de qua, e per l’effetto e più in generale anche dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa, mediante frasi ed espressioni offensive;

BOLOGNA FC 1909, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, e dell’art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per il menzionato comportamento ascrivibile al predetto Sig. Thiago MOTTA nella propria qualità, all’epoca dei fatti, di tesserato della società;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio Fenucci, in qualità di legale rappresentante, per conto della società BOLOGNA FC 1909, e dal Sig. Thiago MOTTA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione per il Sig. Thiago MOTTA della sanzione di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda, oltre all’impegno a partecipare ad un evento formativo nel quale lo stesso condivida con i presenti la propria esperienza personale e professionale da organizzare, entro il termine di 60 gg dall’avvenuta pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale che renderà esclusivo il presente accordo e previa comunicazione alla Procura Federale, presso l’istituto di Ematologia e Oncologia Medica “L. e A. Seragnoli” del Policlinico Sant’Orsola – Malpighi di Bologna, e di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società BOLOGNA FC 1909;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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