FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 292/AA del 24/01/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CECERONI GRANOCCHIA ASD VIS NUOVA ALBA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 171 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Maurizio CECERONI e Matteo GRANOCCHIA, e della società ASD NUOVA ALBA SSD ARL (già ASD Vis Nuova Alba), avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURIZIO CECERONI, all’epoca dei fatti allenatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Vis Nuova Alba, in violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F. ed artt. 33, comma 1, 37, comma 1, e 40, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto durante la stagione sportiva 2022-2023 e precisamente dal mese di maggio 2023, benché tesserato come allenatore per la società A.S.D. Pontevecchio S.r.l., attività di responsabile del settore tecnico e direttore sportivo in favore della società A.S.D. Vis Nuova Alba svolgendo di fatto doppia attività nella medesima stagione sportiva; nonché ancora per aver posto in essere durante la stagione sportiva 2022-2023 e precisamente dal mese di maggio 2023, attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori tesserati per la società A.S.D. Pontevecchio S.r.l., sia tramite l’invio di messaggi Whatsapp alle utenze cellulari dei singoli ragazzi, sia con contatti diretti avvenuti durante una cena del 19 giugno 2023, al fine di convincerli a tesserarsi per la A.S.D. Vis Nuova Alba nella stagione sportiva seguente e riuscendo nel suo intento stante il tesseramento nella stagione sportiva 2023-2024 per la A.S.D. Vis Nuova Alba di ben 13 giovani calciatori del settore giovanile e scolastico appartenenti nella precedente stagione sportiva alla A.S.D. Pontevecchio S.r.l.; nonché ancora per aver svolto durante la stagione sportiva 2023-2024 benché non tesserato, attività di organizzazione tecnica in favore della società A.S.D. Vis Nuova Alba almeno fino al mese di settembre 2023 come dallo stesso dichiarato in sede di audizione;

MATTEO GRANOCCHIA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vis Nuova Alba, in violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F. ed artt. 33, comma 1, 37, comma 1, e 40, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito all’allenatore sig. Maurizio Ceceroni durante la stagione sportiva 2022-2023 benché tesserato come allenatore con la società A.S.D. Pontevecchio S.r.l. di svolgere dal mese di maggio 2023 attività come responsabile del settore tecnico e direttore sportivo in favore della società A.S.D. Vis Nuova Alba svolgendo di fatto doppia attività nella medesima stagione sportiva; nonché ancora per aver consentito e comunque non impedito all’allenatore sig. Maurizio Ceceroni di porre in essere durante la stagione sportiva 2022-2023 e precisamente dal mese di maggio 2023, attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori tesserati per la società A.S.D. Pontevecchio S.r.l., sia tramite l’invio di messaggi Whatsapp alle utenze cellulari dei singoli ragazzi, sia con contatti diretti avvenuti durante una cena del 19 giugno 2023, al fine di convincerli a tesserarsi per la A.S.D. Vis Nuova Alba nella stagione sportiva seguente e riuscendo nel suo intento stante il tesseramento nella stagione sportiva 2023-2024 per la A.S.D. Vis Nuova Alba di ben 13 giovani calciatori del settore giovanile e scolastico appartenenti nella precedente stagione sportiva alla A.S.D. Pontevecchio S.r.l.; nonché ancora per aver consentito e comunque non impedito che l’allenatore sig. Maurizio Ceceroni durante la stagione sportiva 2023-2024 benché non tesserato, svolgesse attività di organizzazione tecnica in favore della società A.S.D. Vis Nuova Alba almeno fino al mese di settembre 2023 come dallo stesso dichiarato in sede di audizione;

ASD NUOVA ALBA SSD ARL (già ASD Vis Nuova Alba), per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Matteo Granocchia ed al cui interno e nel cui interesse ha posto in essere i comportamenti sopra descritti il sig. Maurizio Ceceroni;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Maurizio CECERONI, e dal Sig. Matteo GRANOCCHI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD NUOVA ALBA SSD ARL (già ASD Vis Nuova Alba);

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Maurizio CECERONI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Matteo GRANOCCHIA, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD NUOVA ALBA SSD ARL (già ASD Vis Nuova Alba);

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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