FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 293/AA del 24/01/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da VANNUCCHI SSD FUTSAL PISTOIA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 190 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessandro VANNUCCHI, e della società SSD A RL FUTSAL PISTOIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRO VANNUCCHI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. A R.L. Futsal Pistoia, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 15, commi 1, lett. c) e 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 12.7.2023 in sede di richiesta di iscrizione della società S.S.D. A R.L. Futsal Pistoia al Campionato Nazionale C5 Serie A2 e Serie B Femminile per la stagione sportiva 2023-2024, compilato e sottoscritto il modulo relativo alla disponibilità del campo sportivo in cui è riportato, in maniera non veridica, che la predetta società aveva la disponibilità del campo sportivo comunale “PalaCarrara” posto in Pistoia, ottenuta solo successivamente con provvedimento del Comune di Pistoia del 26.9.2023, ed alla quale è altresì allegata dichiarazione di disponibilità all’utilizzo del predetto impianto relativa alla stagione sportiva 2022-2023;

SSD A RL FUTSAL PISTOIA, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Alessandro Vannucchi, presidente dotato di poteri di rappresentanza;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro VANNUCCHI, in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società SSD A RL FUTSAL PISTOIA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro VANNUCCHI, e di € 150,00 (centocinquanta) di ammenda per la società SSD A RL FUTSAL PISTOIA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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