F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0127/CSA pubblicata del 1 Febbraio 2024 – S.S.D. Vivialtotevere Sansepolcro S.r.l.

Decisione/0127/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0178/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0178/CSA/2023-2024, proposto dalla società S.S.D. Vivialtotevere Sansepolcro S.r.l. in data 23.01.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 76 del 16.01.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 26.01.2024, l’Avv. Andrea Galli.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società S.S.D. Vivialtotevere Sansepolcro S.r.l. ha proposto reclamo avverso le sanzioni inflitte ai propri calciatori tesserati, Sigg.ri Del Siena Marco e Della Spoletina Matteo, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 76 del 16.01.2024), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone E, Orvietana Calcio S.r.l. / Vivialtotevere Sansepolcro del 14.01.2024.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato:

- il calciatore Del Siena Marco per 3 giornate effettive di gara “Per indebito accesso all'area della panchina avversaria dove spintonava e colpiva con un calcio un dirigente della società ospitante.”;

- il calciatore Della Spoletina Matteo per 3 giornate effettive di gara “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto.”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo rispetto alle condotte mantenute dai propri tesserati nelle circostanze per cui è causa, chiedendo la riforma della decisione assunta.

In particolare, la società Sansepolcro ha sostenuto:

- che il calciatore Del Siena Marco, appena sostituito, stava rientrando nella propria panchina, quando, passando vicino alla panchina avversaria, aveva cercato di prendere il pallone per far riprendere il gioco più velocemente possibile e nel porre in essere questo gesto, era stato provocato e offeso dai componenti della panchina avversaria;

- che il calciatore Della Spoletina Matteo si è limitato ad effettuare un movimento con le braccia per liberarsi dalla marcatura troppo stretta dell’avversario prima della battuta di un calcio d’angolo, senza alcuna intenzione di colpire l’avversario.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 26 gennaio 2024 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, per quanto di ragione, unicamente in relazione all’entità della sanzione inflitta al tesserato Matteo Della Spoletina.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che:

- con riferimento al calciatore Del Siena Marco, come relazionato dall’Assistente Arbitrale n.2, “Al 23esimo del 2t ho richiamato l'attenzione dell'arbitro per far allontanare il n.2 Siena Marco della società del Vivi Altotevere Sansepolcro in quanto entrava nella panchina avversaria spintonando e calciando su un piede un dirigente che si trovava seduto.”;

- il calciatore Della Spoletina Matteo “A gioco fermo, prima della battuta del calcio d'angolo, colpiva con una manata violenta sul collo un calciatore avversario”.

Questa Corte ritiene che, per quanto riguarda la squalifica inflitta al calciatore Del Siena, dai documenti ufficiali di gara emerga come la condotta refertata risulti indubbiamente sanzionabile nei termini stabiliti dal Giudice di prime cure, valutate le modalità censurabili con cui l’atleta sanzionato ha mantenuto il proprio contegno, allorché, dopo la sua sostituzione, si è diretto appositamente verso la panchina avversaria, entrando al suo interno, spintonando e calciando su un piede un dirigente della società ospitante, peraltro non risultando dal referto alcun riferimento alla ricostruzione offerta dalla reclamante, secondo cui il calciatore si era diretto nella panchina avversaria per cercare di recuperare il pallone per poi subire delle provocazioni.

Con riguardo alla squalifica inflitta al calciatore Squillace, i fatti refertati consentono di ritenere che nel caso di specie il tesserato sanzionato non ha posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, elementi, questi, che, per costante giurisprudenza, si ritengono necessari per la ricorrenza della fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS.

La condotta perpetrata dal tesserato della Società reclamante va allora, piuttosto, configurata come gravemente antisportiva, tenuto conto che, se depone per l’assenza di violenza il fatto che il colpo sia stato inferto con una manata, e non con pugno chiuso, nel contesto di un’azione di marcatura nell’imminenza della battuta di un calcio di punizione, e quindi presumibilmente nel tentativo di divincolarsi da un avversario, il quale non ha subito conseguenze fisiche e ha potuto riprendere a giocare immediatamente, una tale condotta resta comunque specificamente censurabile ex art. 39, comma 1, CGS, stante il fatto che il colpo sia stato inferto con veemenza al collo del contendente.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società S.S.D. Vivialtotevere Sansepolcro S.r.l. deve essere parzialmente accolto con riguardo alla sola sanzione irrogata al calciatore Della Spoletina Matteo, sanzione che andrà ridotta a due giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Respinge il reclamo avverso la squalifica del calciatore Marco Del Siena.

Accoglie il reclamo avverso la squalifica del calciatore Matteo Della Spoletina e, per l'effetto, riduce la sanzione a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione di un contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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