F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0128/CSA pubblicata del 1 Febbraio 2024 – A.S.D. Calcio Club Milano

Decisione/0128/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0182/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0182/CSA/2023-2024, proposto dalla società A.S.D. Calcio Club Milano in data 22.01.2024;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 77 del 18.01.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 29.01.2024, l’Avv. Andrea Galli e uditi il Sig. Vincenzo Basso, segretario della società reclamante e il Sig. Scavo Giuseppe.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Calcio Club Milano ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio allenatore tesserato, Sig. Giuseppe Scavo, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 77 del 18.01.2024), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, girone B, Calcio Club Milano / Palazzolo 1913 AC Ssdarl del 17.01.2024.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato l’allenatore per 4 giornate effettive di gara “Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato”.

La società reclamante ha sostenuto che la frase, della quale l'allenatore ha riconosciuto la censurabilità, va contestualizzata nel momento della gara, allorché la squadra ospitante aveva appena subito la rete del 2-1, evidenziando che lo scopo dell’allenatore era unicamente quello di manifestare lo stupore per la decisione assunta dal direttore di gara e non per denigrare o offendere alcuno. Quanto alla espressione blasfema, la stessa è stata travisata, avendo il tesserato proferito la diversa espressione «porco zio». Infine, secondo la reclamante non vi è stata alcuna perdita di tempo, in quanto, dopo l’espulsione, la percorrenza di 70 metri, pari alla distanza dall'area tecnica al cancello di accesso agli spogliatoi, in un minuto circa, risulta congrua. La società reclamante, pertanto, ha richiesto ridursi la sanzione alla squalifica per due giornate effettive di gara, applicando, in subordine, la concessione delle attenuanti di cui all’art. 13, comma 2, del C.G.S. con rideterminazione della sanzione nella squalifica per tre giornate effettive di gara.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 29 gennaio 2024 sono comparsi, per la reclamante, il Sig. Vincenzo Basso, segretario della società reclamante e il Sig. Scavo Giuseppe, i quali, dopo aver esposto i motivi di gravame, hanno concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta al tesserato Scavo.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che il Sig. Scavo veniva allontanato “Poiché a seguito di una mia decisione tecnica mi rivolgeva le seguenti parole: Ma siete pazzi! Voi siete pazzi! Alla notifica del provvedimento disciplinare di espulsione Scavo mi rivolgeva le seguenti parole Pazzi siete! Por…o! Por…o! ed impiegava circa 1un minuto ad abbandonare il recinto di gioco, spalancando il cancello che separa il terreno di gioco dalla zona spogliatoi, facendo perdere ulteriore tempo e rendendo necessario l’intervento di un calciatore della sua società affinché lo chiudesse. Abbandonava infine il recinto di gioco.”.

Dalla disamina dei fatti e della condotta contestata, nonché delle motivazioni addotte dalla reclamante, emerge l’eccessiva gravosità della sanzione inflitta al tesserato. Infatti, seppur l’espressione proferita dall’Allenatore sia eccessivamente colorita e indubbiamente stigmatizzabile, la stessa deve essere qualificata alla stregua di una protesta, seppur vigorosa, rivolta all’indirizzo di una decisione tecnica assunta dal Direttore di Gara, non tanto verso la sua persona, non potendosi, pertanto, qualificare come offensiva. La condotta perpetrata dal tesserato della Società reclamante, per come emergente dal referto arbitrale, risulta, comunque configurabile come gravemente antisportiva, tenuto conto che lo stesso ha reiterato la medesima protesta anche dopo la notifica del provvedimento disciplinare, proferendo, altresì, un’espressione indubbiamente blasfema, che comporta l’aggravamento della sanzione prevista dall’art.39 del C.G.S.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società ASD Milano deve essere parzialmente accolto e la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Scavo ridotta a tre giornate effettive di gara

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, in riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione della squalifica irrogata a 3 (tre) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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