F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 19/TFNT del 6 Febbraio 2024 (motivazioni) – Ricorso del sig. Christian Cianchi – Reg. Prot. 20/TFN-ST

Decisione/0019/TFNST-2023-2024

Registro procedimenti n. 0020/TFNST/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Roberto Maria Bucchi – Vice Presidente

Nicola Grasso – Componente

Flavia Tobia – Componente (Relatore)

ha pronunciato, all’udienza del giorno 1° febbraio 2024, sul ricorso ex art. 110 NOIF proposto dal calciatore Christian Cianchi (5896805) nei confronti della società ASD Monastir Kosmoto (954914), nonché della Divisione Calcio a 5, al fine di richiedere lo svincolo ex art. 110 NOIF per l’inattività della società,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 2 gennaio 2024, il calciatore Christian Cianchi ha adito, ex art. 110 NOIF, il Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti, avverso il silenzio-diniego allo svincolo per inattività della società ASD Monastir Kosmoto, da parte della Divisione Calcio a 5.

A sostegno del proprio ricorso, il calciatore rileva di essere tesserato in favore della ASD Monastir Kosmoto, società partecipante, nel corso della stagione sportiva 2022/2023, al Campionato Nazionale di Serie A Maschile di Calcio a 5 e poi retrocessa, al termine di detta stagione, nel Campionato Nazionale di Serie A2 Elite.

Successivamente a detta retrocessione, sottolinea il ricorrente, la ASD Monastir Kosmoto ha rinunciato formalmente a partecipare al campionato di competenza (Campionato Nazionale di Serie A2 Elite), chiedendo ed ottenendo l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie B Maschile per la stagione sportiva 2023/2024, come da CU n. 13 del 5.8.2023.

Stante quanto sopra, preso atto della rinuncia della società a prendere parte al campionato di competenza, il calciatore Christian Cianchi, in data 27 ottobre 2023, presentava alla Divisione Calcio a 5 richiesta di svincolo ex art. 110 NOIF.

In assenza di riscontro da parte della Divisione Calcio a 5, il ricorrente, a seguito di ulteriori solleciti, rinnovava la sua richiesta di svincolo in data 20 dicembre 2023, rappresentando alla Divisione Calcio a 5 che, in caso di silenzio protratto per ulteriori sette giorni, avrebbe ritenuto la richiesta di svincolo respinta.

Stante quanto sopra, non avendo ricevuto nuovamente alcun riscontro, il calciatore Christian Cianchi si è, infine, rivolto a questo Tribunale, per impugnare, ex art. 110 NOIF, il silenzio-diniego allo svincolo per inattività della società ASD Monastir Kosmoto da parte della Divisione Calcio a 5, in quanto ritenuto erroneo, illegittimo e totalmente sprovvisto dei presupposti in fatto ed in diritto. Con memoria dell’8 gennaio 2024 si è costituita in giudizio la ASD Monastir Kosmoto, la quale – confermando di aver contestualmente sia rinunciato all’iscrizione al Campionato di Competenza (Serie A2 Nazionale Elite), sia richiesto l’iscrizione della propria società al Campionato Nazionale di Serie B – rilevava come detto ricollocamento (deliberato nel Comunicato Ufficiale n.13 del 5 agosto 2023) sarebbe avvenuto a causa della carenza di impianti omologabili per la serie A2 Elite nel territorio di Monastir.

Sosteneva, poi, la ASD Monastir Kosmoto che, così come richiesto dalla medesima società, la Divisione Calcio a 5 avrebbe deliberato non solo l’iscrizione della società al Campionato Nazionale di Serie B, bensì anche il mantenimento del vincolo dei giocatori tesserati fino a quel momento.

Concludeva, pertanto, la resistente, sostenendo la conseguente infondatezza della richiesta di svincolo presentata dal calciatore Christian Cianchi.

Con memoria del 10 gennaio 2024, replicava il ricorrente, il quale – ribadendo quanto già sostenuto nel precedente atto difensivo – sottolineava come la circostanza relativa alla avvenuta delibera del mantenimento del vincolo dei giocatori già tesserati in favore della ASD Monastir Kosmoto non avrebbe alcun riscontro in atti, non essendo stato depositato, da parte della società, alcun provvedimento federale dimostrante tale circostanza.

Con memoria dell’11 gennaio 2024, replicava, ancora, la ASD Monastir Kosmoto, la quale ribadiva nuovamente l’avvenuto ricollocamento della medesima società nel Campionato Nazionale di Serie B con il contestuale mantenimento (autorizzato, a suo dire, dalla Divisione Calcio a 5) del vincolo dei giocatori già tesserati. Il ricorso veniva deciso alla riunione del 1° febbraio 2024.

Motivi della decisione

Il ricorso proposto è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito spiegate.

In virtù degli atti depositati, nonché dalla ricostruzione dei fatti di causa, risulta comprovato come la società ASD Monastir Kosmoto, a seguito dell’avvenuta retrocessione nel Campionato Nazionale di Serie A2 Elite, abbia contestualmente rinunciato alla partecipazione a detto Campionato e richiesto l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie B, con mantenimento del vincolo dei giocatori già tesserati.

L’art. 110 NOIF (“Decadenza dal tesseramento per inattività della società”) stabilisce sul punto che “nel caso in cui la società non prenda parte al Campionato di competenza, o se ne ritiri o ne venga esclusa, o ad essa sia revocata l’affiliazione, i calciatori e le calciatrici per la stessa tesserati/e, salvo casi eccezionali riconosciuti dal Presidente Federale, decadono d’autorità dal tesseramento […]. Il provvedimento è pubblicato in comunicato ufficiale delle Leghe Professionistiche, delle Divisioni di calcio femminile o dei Comitati competenti della Lega Nazionale Dilettanti”.

Di conseguenza, il Comunicato Ufficiale n. 13 del 5 agosto 2023 avrebbe dovuto esplicitamente riportare o un provvedimento federale dichiarativo dell’avvenuto svincolo del giocatore tesserato o un provvedimento del Presidente Federale di avvenuto mantenimento del vincolo medesimo, con esplicito o anche implicito riconoscimento, in tale ultima ipotesi, della ricorrenza di un “caso eccezionale”.

Contrariamente a quanto sopra, tuttavia, nel comunicato in esame non viene fatto alcun cenno a nessuna delle possibilità sopra descritte, facendo esclusivo riferimento all’avvenuta rinuncia, da parte della ASD Monastir Kosmoto, alla partecipazione al Campionato di competenza (Campionato Nazionale di Serie A2 Elite) ed alla contestuale ammissione al Campionato Nazionale di Serie B; nessun cenno, invece, viene fatto (come avrebbe dovuto) in merito all’avvenuto o meno mantenimento del vincolo per i calciatori già tesserati.

Da detta omissione, non risultando il suddetto Comunicato Ufficiale immediatamente lesivo per il ricorrente, ne deriva per il calciatore Christian Cianchi il mantenimento del diritto ad impugnare nei termini il silenzio-diniego della Divisione Calcio a 5 (in ragione della lesività dei suoi effetti) al fine di ottenere – ove ne ricorrano i presupposti – un provvedimento dichiarativo dello svincolo ex art. 110 NOIF.

Tanto premesso, occorre rilevare come, nel caso di specie, ricorrano effettivamente i presupposti necessari al fine di ottenere un provvedimento che dichiari formalmente l’avvenuto svincolo ex lege del calciatore Christian Cianchi, ex art. 110 NOIF, per inattività della società.

Risulta, infatti, comprovato come la società ASD Monastir Kosmoto, a seguito dell’avvenuta retrocessione nel Campionato Nazionale di Serie A2 Elite abbia contestualmente rinunciato alla partecipazione a detto Campionato, ovvero al "campionato di competenza", e richiesto l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie B.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla società ASD Monastir Kosmoto, tuttavia, non risulta in atti alcun provvedimento federale con il quale sia stato disposto il  mantenimento del vincolo per i giocatori già tesserati; al contrario, risulta evidente la penalizzazione subita dal calciatore Christian Cianchi, il quale – anziché partecipare al Campionato  Nazionale di Serie A2 Elite - si vede vincolato nel partecipare al minore Campionato Nazionale di Serie B.

Si ricorda, dunque, che, ai sensi dell’art. 110 NOIF, laddove una società decida di rinunciare alla partecipazione al Campionato di Competenza, salvo casi eccezionali riconosciuti espressamente dal Presidente Federale, i calciatori per la stessa tesserati, decadono d’autorità dal tesseramento.

La decadenza del vincolo si verifica per espressa previsione della norma (art. 110 Noif cit.), ma ai fini della sua efficacia deve essere formalmente tradotta in un provvedimento federale che prenda atto della verificazione delle condizioni previste dalla norma medesima.

In mancanza dell’adozione di tale atto, sussiste per il calciatore il diritto ad impugnare il silenzio-diniego della Federazione, al fine di ottenere – ove ne ricorrano i presupposti – un provvedimento dichiarativo dello svincolo ex art. 110 NOIF.

Ne consegue, dunque, la sussistenza, in favore del ricorrente, dei presupposti per poter richiedere ed ottenere un provvedimento formale dichiarativo dell’avvenuto svincolo del calciatore Christian Cianchi, ex art. 110 NOIF, per inattività della società, con decorrenza dalla data di proposizione del ricorso (2 gennaio 2024).

Stante l’accoglimento del ricorso, si dispone, altresì, la restituzione del contributo di Giustizia Sportiva corrisposto dal calciatore Christian Cianchi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dal calciatore Christian Cianchi nei confronti della società ASD Monastir Kosmoto e, per l’effetto, dispone lo svincolo d’autorità del calciatore a far data dal 2 gennaio 2024.

Così deciso nella Camera di consiglio del 1° febbraio 2024.

 

IL RELATORE                                                                  IL PRESIDENTE

Flavia Tobia                                                            Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 6 febbraio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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