F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0149/TFN – SD del 6 Febbraio 2024 (motivazioni) – Deferimento n. 2550/331pf22-23/GC/blp del 27.7.2023 nei confronti del sig. omissis e della società omissis – Reg. Prot. 20/TFN-SD
Decisione/0149/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0020/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Pierpaolo Grasso – Vice Presidente (Relatore)
Antonella Arpini – Componente
Paolo Clarizia – Componente
Roberto Pellegrini – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 1° febbraio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2550/331pf2223/GC/blp del 27 luglio 2023 nei confronti omissis, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con il provvedimento in epigrafe la Procura Federale ha deferito:
- omissis
omissis s, per aver violato i principi di lealtà, probità e correttezza sportiva di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022/23, detenuto oltre 31.000 files di contenuto materiale pedopornografico, tra immagini e video, all’interno di nr. 2 HDD, ritraenti minori in età preadolescenziale e prepuberale in espliciti atteggiamenti osceni o erotici ovvero nel compimento di atti sessuali tra loro e con adulti, tra cui materiale autoriprodotto ritraente calciatori minori di età tesserati presso la omissis;
omissis a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte poste in essere dal omissis, così come riportate nel precedente capo di incolpazione.
La fase istruttoria
Il presente procedimento ha tratto origine da notizie stampa nelle quali si dava contezza dell’avvenuto arresto dell’odierno deferito per detenzione di materiale pedopornografico.
Dagli atti acquisiti a seguito di reiterate richieste formulate alla competente Procura della Repubblica, la Procura Federale ha rappresentato che, il predetto, a seguito di perquisizione locale e personale, veniva trovato in possesso di circa trentunomila files a contenuto pedopornografico, fra cui anche materiale autoprodotto ritraente minori tesserati per omissis, ove svolgeva il ruolo di responsabile del Settore Giovanile.
Gli è stata contestata, quindi, la commissione dei reati di cui all’ art. 600 quater, commi 1 e 2, c.p.
Il omissis è stato sottoposto, successivamente alla citata perquisizione, alla misura della custodia cautelare in carcere. Pertanto, la Procura federale procedeva alla notifica della Comunicazione di conclusione indagini e al successivo deferimento, nel quale riferiva che, da articoli di stampa, risultava che omissis era stato condannato alla pena di anni 2 di reclusione in data 17 luglio 2023.
Il dibattimento
Alla prima udienza, fissata per il 10 agosto 2023, veniva disposto un rinvio, rilevato che l'avviso di fissazione dell'udienza non risultava pervenuto in data compatibile con il rispetto dei termini di comparizione.
All'udienza del 12 settembre 2023, la difesa del deferito chiedeva un ulteriore rinvio al fine di attendere le motivazioni della pronuncia del Giudice penale.
Pertanto, con ordinanza n. 11 del 12 settembre 2023 la trattazione è stata rinviata al 30 novembre 2023, a seguito della quale, con altra ordinanza, n. 35 del 30 novembre 2023, è stato disposto un ulteriore rinvio al 1° febbraio 2024, onerando la parte alla trasmissione dei motivi di appello, nonché entrambe le parti processuali al deposito del dispositivo della sentenza di appello, la cui udienza era fissata per la data del 18 gennaio 2024.
La difesa del deferito non ha ottemperato all’incombente istruttorio, mentre la Procura Federale ha proceduto, nell’imminenza dell’udienza, a trasmettere il dispositivo della sentenza d’appello, confermativa del giudizio di primo grado.
Comparivano quindi, all’udienza del 1° febbraio 2024, il rappresentante della Procura Federale e i legali della parte deferita. In occasione dell'udienza, veniva previamente definita la posizione della società, con separata decisione ex art. 127 c.g.s..
Con riferimento alla posizione del omissis, la Procura Federale, dopo aver brevemente esposto i fatti indicati in deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione di anni 5 (cinque) di squalifica, con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
La difesa del deferito ha, invece, chiesto un ulteriore rinvio in attesa delle motivazioni della pronuncia di appello, preannunciando, fra l’altro, la proposizione del ricorso per cassazione. Nel merito si è rimessa alle valutazioni del Tribunale, chiedendo l’irrogazione di una sanzione ritenuta di giustizia.
La decisione
Alla luce degli atti depositati in giudizio, questo Tribunale ritiene che il deferito debba essere ritenuto responsabile per la condotta contestata.
La gravità dei fatti contestati appare alquanto chiara ed oltremodo acclarata in quanto ampiamente fotografata sia nella relazione dell’organo di polizia che ha effettuato le indagini sia nella pronuncia di prime cure, che ha dato contezza del possesso di ben 31.000 files di materiale pedopornografico, fra cui il giudice si è premurato di individuare anche alcune “ritraenti i minori della squadra di calcio allenata dall’imputato, nudi nel momento della doccia negli spogliatoi”
Tale dato non appare in alcun modo confutato dalla difesa del deferito che pure, nel corso del procedimento, ha avuto ampie possibilità di escludere quanto meno la circostanza che i reati contestati si siano estrinsecati anche nell’ambito sportivo ove il T. svolgeva la propria attività di tecnico.
La mancata produzione, sebbene espressamente richiesta, dei motivi di appello, induce il Collegio a ritenere, sulla scorta anche della conferma della sentenza di primo grado da parte della omissis, sufficientemente provate le circostanze dedotte dalla Procura Federale ed i fatti acclarati nel corso dei giudizi penali, di guisa che non appare necessario attendere ulteriormente l’esito di un eventuale giudizio impugnatorio innanzi alla Suprema Corte.
Appare superfluo, quindi, evidenziare il gravissimo nocumento che si ripercuote indubbiamente anche nell’ordinamento sportivo a fronte dell’elevatissimo numero di file rinvenuti in possesso del omissis, segno evidente di una abitualità comportamentale dello stesso e delle manifestazioni riverberatesi anche nell’ambito sportivo in ragione delle foto autoprodotte di cui sopra si è già esposto.
Pertanto le azioni costituenti reato sopra indicate hanno indubbia rilevanza anche sul piano disciplinare sportivo e comportano l’adozione di una sanzione che, in ossequio al principio di proporzionalità, in ragione della gravità del bene giuridico leso, deve necessariamente trovare un adeguata misura atta a non consentire lo svolgimento di alcuna ulteriore attività che possa, anche potenzialmente, compromettere la sfera giuridica degli associati, volta, quindi, a tutelare i più elementari diritti personalissimi degli stessi.
In tale ottica, quindi, il Tribunale ritiene congrua la sanzione richiesta dalla Procura Federale, unitamente a quella accessoria richiesta, meglio esplicitata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti omissis omissis la sanzione di anni 5 (cinque) di squalifica, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.
Così deciso nella Camera di consiglio del 1° febbraio 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Pierpaolo Grasso Carlo Sica
Depositato in data 6 febbraio 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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