F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0083/CFA pubblicata il 9 Febbraio 2024 (motivazioni) – Taranto Football Club 1927 S.r.l. – Sig. Alfonso Salvatore/Procura Federale
Decisione/0083/CFA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0040/CFA/2023-2024
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Salvatore Lombardo – Componente
Mauro Mazzoni – Componente
Tommaso Marchese – Componente
Domenico Giordano - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0040/CFA/2023-2024 proposto dalla società Taranto Football Club 1927 S.r.l. e dal Sig. Alfonso Salvatore in data 28.09.2023;
contro
Procura federale
per la riforma della decisione n. 0060/TFNSD-2023-2024 del 26.09.2023 del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare;
Visti il reclamo e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza del 31.01.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Domenico Giordano e udito l’Avv. Fabio Fistetto per i reclamanti e l’Avv. Luca Zennaro per la Procura federale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con reclamo depositato presso la segreteria della CFA in data 28 settembre 2023, la Taranto Football Club 1927 s.r.l., in persona del procuratore speciale e legale rappresentante p.t. sig. Vittorio Galigani e il sig. Alfonso Salvatore, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della Società Taranto Football Club 1927 SRL, hanno adito la Corte federale d’appello, chiedendo l’annullamento della decisione assunta dal Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0060/TFNSD 2023-2024 depositata in data 26 settembre 2023 e notificata in pari data, recante a carico della Società sportiva l’irrogazione della sanzione di € 40.000,00 di ammenda e a carico del suo A.U. la sanzione dell’inibizione per 40 giorni.
La vicenda sottoposta allo scrutinio delle Sezioni Unite trae origine dai fatti seguenti.
La Commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi, nella riunione del 13 aprile 2023, con riferimento al Titolo III) del Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022, lettera A), punto 1), sub e) e f), riscontrava che la società Taranto F.C. 1927 s.r.l. non aveva adempiuto agli impegni a tesserare, entro il termine del 1° febbraio 2023, almeno 20 calciatrici Under 12 e a partecipare al Campionato U15 femminile, che erano stati assunti con apposita dichiarazione resa in sede di rilascio della Licenza nazionale 2022/2023 e disponeva, di conseguenza, la trasmissione degli atti alla Procura federale per gli adempimenti di competenza.
Il relativo procedimento, avente ad oggetto “Inosservanza della società FC Taranto 1927 degli impegni assunti con apposita dichiarazione in sede di rilascio della Licenza nazionale 2022/2023” veniva iscritto nel registro dei procedimenti della Procura federale in data 11 maggio 2023 al n. 1002 pf22-23. Nel corso delle indagini la Procura acquisiva vari documenti, fra i quali assegnava particolare valenza dimostrativa alla riferita segnalazione della Commissione criteri infrastrutturali e sportiviorganizzativi del 17.04.2023, con relativi allegati, e al censimento s.s. 2022/2023 della società Taranto Football Club 1927 SRL.
Dall’esame dei suindicati documenti, la Procura federale rilevava che la società Taranto Football Club 1927 SRL, in violazione degli impegni assunti con le dichiarazioni di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – lettera A), punto 1), sub e) e sub f), del Sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al Campionato professionistico di Serie C 2022/2023, pubblicato con CU n. 222/A del 27.04.2022, non ha tesserato all’interno del proprio settore giovanile, entro il termine del 1° febbraio 2023, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai campionati e/o tornei ufficiali esordienti e/o pulcini, e non ha posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera e); la Società stessa, inoltre, non ha adempiuto all’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile e non ha attuato le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f).
Ritenendo che i fatti sopra riportati evidenziassero comportamenti in violazione della normativa federale, previa rituale comunicazione di chiusura indagini, deferiva innanzi al Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare:
- il sig. Alfonso Salvatore, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della Società Taranto Football Club 1927 SRL in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società per rispondere della:
i) violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – lettera A), punto 1), sub e), del Sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al Campionato professionistico di Serie C 2022/2023, pubblicato con CU n. 222/A del 27.04.2022, per non aver tesserato, entro il termine del 1° febbraio 2023, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai campionati e/o tornei ufficiali esordienti e/o pulcini, all’interno del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera e);
ii) violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri sportivi e organizzativi – lettera A), punto 1), sub f), del Sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al Campionato professionistico di Serie C 2022/2023, pubblicato con CU n. 222/A del 27.04.2022, per non aver adempiuto all’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f);
- la società Taranto Football Club 1927 SRL per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Alfonso Salvatore, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.
All’udienza del 19 settembre 2023 avanti la Sezione disciplinare del TFN compariva soltanto il rappresentante della Procura che concludeva per l’irrogazione delle sanzioni a carico dei deferiti.
2. Il procedimento dinanzi al Tribunale federale nazionale si concludeva in data 26 settembre 2022, con il deposito della decisione che irrogava al sig. Alfonso Salvatore, la sanzione di giorni 40 di inibizione e alla società Taranto Football Club 1927 SRL, euro 40.000,00 di ammenda.
Il giudice di prime cure osservava che la società Taranto Football Club 1927 s.r.l., aveva sottoscritto con la società di calcio femminile ASD Apulia Trani, partecipante al campionato di Serie B, un accordo di collaborazione per le stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, con assunzione degli oneri di gestione per la partecipazione ai campionati Under 15, Under 17, Esordienti e/o Pulcini. Detta società, in data 29 settembre 2022, era tuttavia receduta dall’accordo, sicché la deferita, dopo aver tentato di ricercare altre possibilità di collaborazione con società di calcio femminile operanti nello stesso ambito regionale, che non avevano avuto esito, si era vista impossibilitata ad organizzare un proprio settore rivolto al calcio femminile, mancando così di tesserare le 20 calciatrici nell’età compresa tra i 5 e i 12 anni e di partecipare ai campionati e/o tornei ufficiali Esordienti e/o Pulcini. In tal modo la deferita aveva quindi ammesso, limitatamente alle due evidenze di cui al deferimento, di essere inadempiente rispetto agli impegni assunti con la sottoscrizione del Sistema licenze nazionali 2022/2023, avvenuta il 14 giugno 2022.
Dopo aver precisato che “Tale Sistema, al Titolo III A), prevede che, in caso di ottenimento della Licenza nazionale, l’inosservanza da parte della società degli impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 1 lettere da a) a l) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura federale, dagli organi di giustizia sportiva con l’ammenda non inferiore ad € 20.000,00 per ciascun inadempimento”, applicava detta sanzione nel caso in esame, attesa anche la mancanza in capo alla Società deferita di circostanze attenuanti che, ove accertate, avrebbero potuto comportare una diversa considerazione della sanzione.
La richiesta della Procura federale veniva accolta anche con riferimento alla posizione del sig. Salvatore Alfonso, la cui responsabilità per il profilo sanzionatorio era riferita all’art. 9 CGS.
3.Avverso la suindicata decisione è stato proposto il reclamo in epigrafe.
Dopo aver premesso che la mancata costituzione nel giudizio di primo grado è ascrivibile a un difetto di attenzione nel compulsare le otto pec ricevute in data 28 agosto 2023 ad orari ravvicinati tutte da indirizzi riconducibili alla F.I.G.C., circostanza questa che ha indotto la Società a ritenere che avessero tutte lo stesso contenuto e a non avvedersi della data di fissazione dell’udienza avanti il TFN, le parti reclamanti deducono di aver precisato con propria lettera del 3 aprile 2023 inviata alla Procura federale i motivi che hanno impedito di assolvere agli impegni assunti con la sottoscrizione del Sistema licenze nazionali.
In particolare, la Società sostiene di essere stata obbligata a risolvere in data 11 novembre 2022 l’accordo di collaborazione raggiunto con la ASD Apulia Trani su richiesta di quest’ultima, che aveva sottoscritto nelle more altro accordo di collaborazione per la medesima stagione sportiva con la Fidelis Andria, così costringendo la reclamante a contattare, senza successo, altre società pugliesi di calcio femminile partecipanti al Campionato Under 15 e al Campionato Under 17 entrambi già in corso (il campionato Under 15 ha avuto inizio il 6 ottobre 2022 e il Campionato Under 17 ha avuto inizio il 13 ottobre 2022), tutte ormai impegnate in altri accordi.
Deduce ancora che tale contesto ha reso impossibile, per cause non imputabili alla Società, l’osservanza degli impegni precedentemente assunti e osserva che tali profili avrebbero dovuto essere presi in esame dal TFN ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 16 e 50 del CGS che impongono di valutare tutte le circostanze che escludono o attenuano le sanzioni a carico dei soggetti deferiti.
Tanto premesso il reclamo censura la decisione appellata per aver irrogato acriticamente le sanzioni senza effettuare alcuna indagine in ordine alle circostanze esimenti dedotte e senza considerare che la difficoltà di tesserare giovani atlete in Regione Puglia costituisce fatto notorio per gli operatori del settore, atteso l’esiguo numero di società di calcio femminile.
In subordine si chiede che l’ammenda irrogata alla Società venga revocata o congruamente ridotta non potendo imputarsi alla reclamante la mancata partecipazione ai campionati giovanili femminili.
In data 12 ottobre 2023, la Procura federale depositava memoria difensiva di controdeduzioni al reclamo, chiedendone la reiezione con conferma della decisione di primo grado.
Osserva la Procura che i reclamanti non forniscono la prova che la richiesta di risoluzione dell’accordo proveniente dalla società Apulia Trani sia avvenuta in data 29.09.2023 e non precisano i motivi della risoluzione dell’accordo con l’Apulia Trani, che potrebbe anche ipoteticamente derivare da un inadempimento della società Taranto F.C. In ogni caso, osserva ancora la resistente, anche a voler dare rilievo alla circostanza che, per ragioni non imputabili, gli impegni assunti fossero divenuti impossibili, la Società avrebbe ben potuto, per liberarsi dall’obbligazione, eseguire le altre prestazioni previste dalle norme di riferimento e, non avendolo fatto, è incorsa sicuramente nell’illecito disciplinare dell’inadempimento, con conseguente infondatezza del reclamo.
Il reclamo veniva chiamato all’udienza del 18 ottobre 2023, dove sono comparsi per i reclamanti l’avv. Fabio Fistetto e per la Procura federale l’avv. Luca Zennaro. In tale occasione, le parti reclamanti presentavano istanza di rinvio dell’udienza in vista di possibili modifiche alla normativa di riferimento; il rappresentante della Procura federale non si opponeva al rinvio.
In accoglimento della richiesta, il Presidente disponeva il rinvio all’udienza del 24 novembre 2023. In tale occasione tutte le parti chiedevano un ulteriore rinvio della trattazione, con sospensione dei termini. La Corte, in accoglimento della richiesta, disponeva il rinvio a data da destinarsi, con l’effetto di sospensione del termine di estinzione del procedimento disciplinare di cui all’art. 38, quinto comma lett. c), CGS CONI.
Nella riunione tenutasi in data 20 dicembre 2023 il Consiglio federale approvava il Sistema delle licenze nazionali per l’ammissione ai Campionati professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025 secondo il testo allegato al Comunicato Ufficiale n. 140/A., introducendo modifiche alla normativa vigente all’epoca dei fatti.
In esito a detta modifica, il reclamo veniva nuovamente iscritto a ruolo e chiamato all’udienza odierna, dove sono comparsi per i reclamanti l’avv. Fabio Fistetto e per la Procura federale l’avv. Zennaro.
Nel corso della discussione le parti insistevano nelle rispettive conclusioni, come da verbale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il reclamo è fondato limitatamente alla misura della sanzione irrogata dal TFN.
4.1. Il Sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al Campionato professionistico di Serie C 2022/2023 (pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 222/A) dispone che le società, per partecipare al Campionato di Serie C stagione sportiva 2022/2023, devono ottenere la licenza nazionale e a tal fine devono rispettare gli adempimenti prescritti in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, ai criteri infrastrutturali e ai criteri sportivi e organizzativi.
Il Titolo III, dedicato a questi ultimi, stabilisce alla lett. A punto 1 che:
“Le società devono, entro il termine del 17 giugno 2022, osservare i seguenti adempimenti:
…
e) l’impegno a tesserare, entro il termine dell’1 febbraio 2023, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all’interno del proprio settore giovanile.
L’impegno, in alternativa, è rispettato se:
- la società richiedente la Licenza nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, entro il termine del 30 novembre 2022, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa, alla data dell’1 febbraio 2023, abbia almeno 20 calciatrici tesserate nell’età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini;
- la società richiedente la Licenza nazionale, concluda, entro il termine del 30 novembre 2022, un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione, che, alla data dell’1 febbraio 2023, abbia almeno 20 calciatrici tesserate nell’età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini. Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2022/2023 e dovrà espressamente prevedere l’assunzione, da parte della società richiedente la Licenza nazionale, degli oneri di gestione sostenuti dalla società di calcio femminile per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini. In tal caso alla dichiarazione d’impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi;
f) l’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile.
L’impegno, in alternativa, è rispettato se:
la società richiedente la Licenza nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, entro il termine del 30 novembre 2022, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa partecipi al Campionato Under 15;
- la società richiedente la Licenza nazionale, concluda, entro il termine del 30 novembre 2022, un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione, che partecipi al Campionato Under 15. Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2022/2023 e dovrà espressamente prevedere l’assunzione, da parte della società richiedente la Licenza nazionale, degli oneri di gestione sostenuti dalla società di calcio femminile per la partecipazione al Campionato Under 15. In tal caso alla dichiarazione d’impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi”.
Lo stesso impianto normativo prevede anche che “in caso di ottenimento della Licenza nazionale, l’inosservanza da parte della società degli impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 1 lettere da a) a l) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura federale, dagli organi di giustizia sportiva con l’ammenda non inferiore ad € 20.000,00 per ciascun inadempimento.”.
4.2. Il Manuale delle licenze è un atto, adottato con cadenza annuale dalla F.I.G.C., che fissa gli adempimenti legali, economicofinanziari, infrastrutturali, sportivi e organizzativi che le società calcistiche sono tenute a rispettare al fine di ottenere la licenza nazionale per l’iscrizione ai campionati di Serie A, Serie B e Serie C; esso, in definitiva, fissa i requisiti e i precetti per l’iscrizione ai campionati sportivi professionistici, al fine di assicurarne il loro regolare svolgimento.
La normativa vigente all’epoca dei fatti impone alle società calcistiche richiedenti la licenza nazionale gli obblighi di tesseramento all’interno del proprio settore giovanile di 20 atlete in età tra i 5 e i 12 anni (lett. e) e di partecipazione al Campionato Under 15 con almeno una squadra femminile (lett. f). La d sciplina federale consente l’assolvimento di detti obb ighi mediante modalità alternative, consistenti (per quanto qui rileva) nella sottoscrizione di un accordo di collaborazione con una società calcistica che presenti precisati requisiti.
In particolare, ai fini che qui interessano, le disposizioni in esame richiedono che l’accordo di collaborazione sia stretto con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione, che abbia almeno 20 calciatrici tesserate nell’età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini e che partecipi al Campionato Under 15.
Ai fini dell’ottenimento della licenza nazionale, la norma quindi richiede, quale obbligo alternativo all’assunzione diretta degli impegni di cui alle lett. e) ed f), oltre ad altri adempimenti che qui non rilevano, che la società postulante stipuli un accordo di collaborazione con una società di calcio femminile che soddisfi tutte le condizioni seguenti: a) partecipi ad un campionato tra quelli indicati nel citato Comunicato Ufficiale, b) abbia sede nella stessa regione, c) abbia almeno 20 calciatrici tesserate in età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai campionati e/o tornei ufficiali esordienti e/o pulcini e d) partecipi al campionato femminile U15.
4.3. Nella fattispecie in esame la Società reclamante ha optato per l’assolvimento degli impegni in discorso mediante la modalità di sottoscrizione con la società Asd Apulia Trani (società di calcio femminile pugliese partecipante al Campionato di Serie B) di un accordo di collaborazione per le stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023.
Con tale accordo, sottoscritto in data imprecisata, la ASD Apulia Trani si impegnava all’iscrizione e alla partecipazione al Campionato Under 15 femminile, al Campionato Under 17 femminile e al Campionato Esordienti e/o Pulcini con almeno una squadra e a tesserare almeno 20 atlete di età tra 5 e 12 anni, mentre il Taranto FC assumeva gli oneri di gestione sostenuti dalla società di calcio femminile per la partecipazione ai campionati suindicati.
La reclamante dichiara tuttavia di aver ricevuto in data 29 settembre 2022 dalla ASD Apulia Trani una richiesta di risoluzione dell’accordo che è stata obbligata a sottoscrivere e di aver successivamente provato a contattare tutte le società pugliesi di calcio femminile partecipanti ai campionati Under 15 e Under 17, senza riuscire a stipulare un nuovo accordo essendo le suindicate società tutte già impegnate in altre collaborazioni.
In tal modo la Società intende sostenere che l’inadempimento degli impegni assunti sia imputabile a cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta della prestazione e chiede di conseguenza di andare esente da responsabilità disciplinare.
4.4. Al riguardo, vale innanzitutto precisare che la reclamante non ha offerto alcuna evidenza delle suindicate circostanze, non avendo depositato in giudizio l’atto di risoluzione dell’accordo con la ASD Apulia e neppure alcun elemento di prova dei tentativi di collaborazione che assume di aver esperito presso “tutte le società pugliesi di calcio femminile”, ma affidando la pretesa di non imputabilità all’affermazione secondo cui costituirebbero fatto notorio l’effettiva sussistenza della carenza di squadre di calcio femminile in Puglia e la difficoltà di tesserare giovani atlete.
La reclamante non ha documentato, né reso altrimenti note al giudicante, le ragioni che hanno indotto la ASD Apulia Trani a chiedere la risoluzione dell’accordo; si fa riferimento ad un diverso accordo di collaborazione che la società tranese ha raggiunto con altra società calcistica pugliese, ma non vi sono elementi documentali, né riferimenti temporali certi, che consentano di stabilire se questo diverso avvalimento costituisca effettivamente la causa o non piuttosto l’effetto del venir meno del precedente accordo con la società ionica.
Come giustamente osserva la Procura federale, la risoluzione dell’accordo di collaborazione potrebbe ben conseguire a un inadempimento della società tarantina cui andrebbe in tal caso addebitata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione. In proposito, vale ricordare che l’impossibilità della prestazione non è imputabile solo quando sia stata determinata da un evento esterno al debitore, imprevedibile ed inevitabile; laddove, invece, la causa dell’impossibilità sia imputabile al debitore, questi deve considerarsi inadempiente.
In giurisprudenza è invero pacifico che grava sul debitore la prova delle situazioni di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta; siffatto onere non è stato adempiuto dalla reclamante, il che non consente di apprezzare la doglianza in esame.
L’infondatezza del motivo trova conferma anche nella considerazione che la risoluzione di un accordo richiede un atto consensuale al cui formarsi concorre la volontà di entrambe le parti. Ne deriva che la reclamante ha contribuito con il proprio assenso allo scioglimento dell’accordo di collaborazione con la ASD Apulia Trani, senza pretenderne invece il rispetto e tale condotta volontaria è sufficiente ad integrare l’illecito disciplinare oggetto del deferimento.
4.5. La reclamante fonda poi la pretesa di andare esente da responsabilità sull’assunto secondo cui la notoria penuria di giovani atlete avrebbe impedito l’attivazione di un proprio settore di calcio femminile con il tesseramento di 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni e la partecipazione al campionato femminile Under 15, rendendo impossibile alla Società anche l’adempimento diretto degli impegni di cui alle citate lettere e) ed f).
Deve innanzitutto escludersi che le circostanze dedotte dalla reclamante costituiscano fatto notorio e come tali possano produrre l’effetto, per la parte, di godere dello svincolo dall’onere di fornire prova dell’impossibilità della prestazione.
L’art. 115, secondo comma, c.p.c. stabilisce che il giudice può porre a fondamento della propria decisione, senza bisogno di prova, “le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza”.
La giurisprudenza ha chiarito che il ricorso alle nozioni di comune esperienza (c.d. fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, in quanto introduce nel processo prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività secondo un grado di univocità e sicura percezione e, quindi, di certezza tale da apparire indubitabile e incontestabile.
Non si possono di conseguenza reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, questioni che non appartengono al patrimonio di conoscenza della collettività e che non sono dunque immediatamente e scientemente percepibili da chiunque, come quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione di analoghe controversie (cfr. Cassazione civile n. 24052 del 2021).
Secondo la Suprema Corte (n. 4951/2017), nemmeno potrebbero rappresentare fatto notorio le informazioni tratte dal web, atteso che: “la circostanza che attraverso il ricorso ai moderni strumenti informatici un’informazione sia agevolmente accessibile ad una vasta platea di soggetti non rende di per sé “notoria” l’informazione”; nel caso esaminato dal Giudice di legittimità, il fatto stesso che si rendano necessarie delle ricerche su Internet per acquisire le informazioni “rende ipso facto evidente che non si tratta di un fatto notorio”.
Il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va dunque inteso come fatto acquisito con sicurezza alle conoscenze della collettività; in particolare, non costituiscono fatti notori gli elementi valutativi che implichino cognizioni particolari o che richiedano preventivi e specifici accertamenti di particolari dati, in mancanza dei quali essi si riducono a mere affermazioni sommarie (Cass. 19/03/2014, n. 6299).
In tale cornice, la asserita scarsità di squadre calcistiche femminili e di giovani calciatrici resta estranea, come tale, alla nozione del notorio, il cui rigore interpretativo trova giustificazione proprio nel fatto che esso si sia affermato nelle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile.
Incombeva, quindi, sulla reclamante l’onere di dimostrare di aver attivato, senza successo, una capillare campagna di reclutamento di giovani calciatrici, mediante gli strumenti a propria disposizione o con avvisi diffusi nelle scuole, nelle palestre e nei luoghi di aggregazione normalmente frequentati da bambine e ragazze, ma nessuna allegazione di tali iniziative è stata offerta dalla reclamante. Né sul punto soccorre il principio dell’onere della prova che non può non essere anche rispettoso del principio di prossimità della stessa.
Sotto altro profilo, l’argomentazione che pretende di far assurgere a causa scriminante della propria responsabilità la penuria di squadre femminili e di giovani calciatrici sottende la riserva mentale di non rispettare gli adempimenti prescritti in relazione ai criteri organizzativi e sportivi.
Ciò in quanto desumere l’impossibilità della prestazione dalla insufficiente dotazione di atlete vale a delineare non un’impossibilità sopravvenuta all’assunzione dell’impegno, ma un’impossibilità originaria che – come tale – determina (ex art. 1418 c.c.) la nullità dell’atto negoziale in forza del quale è stata conseguita la licenza nazionale.
Ma, soprattutto, la reclamante non si avvede che l’argomentazione infrange frontalmente il sistema regolatorio delle licenze nazionali che persegue l’obiettivo di indurre le società calcistiche ad incentivare lo sviluppo al proprio interno di settori giovanili di calcio femminile, proprio al fine di accrescere il numero delle calciatrici e delle squadre femminili. Non a caso il sistema prevede la possibilità di erogare contributi destinati allo sviluppo ed alla promozione del calcio femminile.
Se dunque la finalità del sistema è quella di promuovere la crescita del calcio giovanile femminile, affermare che “ci sono poche calciatrici” vale ad innestare un circolo vizioso senza via d’uscita.
5. Esaurito con esito negativo lo scrutinio sui mot vi di appello, la Corte è chiamata a valutare l’incidenza el presente procedimento della nuova disciplina del Sistema delle licenze nazionali per l’ammissione ai Campionati professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025, approvata dal Consiglio federale ad opera del Comunicato 140/A del 21 dicembre 2023.
Come sopra evidenziato, il Sistema previgente per il conseguimento della Licenza nazionale richiedeva alla lettera A), punto 1), l’assolvimento degli obblighi sub lett. e) a tesserare, all’interno del settore giovanile, entro il termine del 1° febbraio 2023, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, nonché sub lett. f) a partecipare al Campionato U15 femminile con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile.
Il nuovo Sistema licenze nazionali 2024/2025 conferma che “Le società, per partecipare ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B, di Serie C della stagione sportiva 2024/2025, devono ottenere la Licenza nazionale e a tal fine devono effettuare gli adempimenti di seguito trascritti in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, ai criteri infrastrutturali ed ai criteri sportivi e organizzativi”.
Con riferimento a questi ultimi, la disciplina sopravvenuta è contenuta al Titolo III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, n. I) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETA’ DI SERIE A, DI SERIE B, DI SERIE C.
Essa, per quanto di specifico interesse nel presente giudizio, prevede al n. 1 della voce A alla lettera e) “l’impegno a partecipare, con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 17 ed almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 15, alle competizioni giovanili, che è possibile disputare anche in modalità mista (maschile e femminile). In caso di partecipazione all’attività mista, le categorie maschili di riferimento per l’adempimento del criterio sono individuate rispettivamente nella categoria Under 14 (Giovanissimi “Fascia B”) e nella categoria Under 13 (Esordienti)”.
La successiva nuova lett. f) richiede “l’impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Esordienti ed una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o miste rispettivamente delle categorie Esordienti (Under13 o Under 12) o Pulcini (Under 11), e delle categorie Pulcini (Under 11 o Under 10) o Primi Calci”.
La modifica regolatoria ha interessato anche il regime sanzionatorio applicabile in caso di inosservanza dei suindicati obblighi; si dispone in particolare, agli ultimi due capoversi della lettera A che “In caso di ottenimento della Licenza nazionale l’inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui alla lettera A), punto 1), lettere e) ed f), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00 per le società di Serie A, non inferiore ad euro 10.000,00 per le società di Serie B e non inferiore ad euro 5.000,00 per le società di Serie C. Tali sanzioni si applicano anche ai procedimenti non ancora definiti instaurati dalla Procura federale con riferimento al Sistema delle Licenze Nazionali 2023/2024.
Inoltre l’inosservanza anche soltanto di uno degli impegni assunti con la dichiarazione di cui alla lettera A), punto 1), lettere e) ed f), comporterà per la società inadempiente il mancato accesso ai contributi eventualmente destinati allo sviluppo ed alla promozione del calcio femminile.”
5.1. Come si evince dal dato testuale, la nuova disciplina non contempla più, tra gli adempimenti imposti alle società richiedenti la Licenza nazionale, l’obbligo di tesseramento di 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni; conferma invece l’obbligo di partecipazione al Campionato Under 15 con almeno una squadra femminile e introduce alla lett. f) nuovi impegni non rilevanti nella fattispecie in esame.
Ne deriva che, in base alla normativa sopravvenuta, non sussiste più l’obbligo di tesseramento di 20 giovani calciatrici, la cui violazione è stata contestata alla reclamante in forza del regime previgente. Per tale profilo la norma sopravvenuta presenta carattere non modificativo, ma più propriamente abolitivo dell’impegno la cui violazione era soggetta alla sanzione dell’ammenda. Siamo, quindi, in presenza di una fattispecie che riecheggia il fenomeno della c.d. abolitio criminis di cui all’art. 2, secondo comma, c.p., che afferma il principio di retroattività favorevole piena in caso di abolizione del reato.
Va qui ricordato che il principio di retroattività in mitius, sancito nell’art. 2 c.p., esprime una regola generale riconducibile al principio costituzionale di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore della norma mitigatrice. Ciò in quanto, in via generale, per ragioni di giustizia sostanziale, uguaglianza e (in)colpevolezza, non sarebbe ragionevole punire una persona per una condotta che la legge posteriore considera non più meritevole di sanzione, facendo venir meno il disvalore del fatto precedentemente commesso.
Ciò posto, la Corte deve innanzitutto chiedersi se l’abrogazione dell’obbligo di tesseramento di giovani calciatrici e la conseguente sopravvenuta inconfigurabilità dell’illecito corrispondente, abbiano impatto nel caso di specie, tenuto conto che, secondo l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 63 del 21 marzo 2019, il principio di retroattività favorevole è applicabile solo alle sanzioni “che abbiano natura e finalità punitiva”.
Come noto, l’efficacia nel tempo delle norme sanzionatorie si atteggia diversamente, in ragione della natura delle sanzioni. Difatti, se in materia penale vige il principio della retroattività delle disposizioni mitigatrici, l’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, disponendo che le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati, non prevede invece l’applicazione retroattiva della norma successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi.
5.2. Al riguardo la Corte non ritiene necessario, ai fini del giudizio, indagare la reale natura della sanzione de qua e la sua ascrivibilità al genus delle sanzioni penali o di quelle amministrative, né interrogarsi se l’ammenda configuri un modello di sanzione che, avendo origine e applicazione nell’ambito di rapporti intersoggettivi alla cui realizzazione ineriscono determinate tecniche coercitive, ne proietti il formante endoassociativo nell’orbita della controversa categoria giuridica della “pena privata” a contenuto patrimoniale.
Ciò in quanto, come pure avviene in altri ordinamenti (ad esempio, in materia tributaria, con l’art. 3 d.lgs. 472 del 1997, in materia di deontologia forense con l’art. 65 della l. n. 247 del 2012), la retroattività della norma mitigatrice è stata espressamente disposta con apposita previsione. Non è dubbio, in tal caso, che alla norma sanzionatoria sopravvenuta più favorevole debba darsi applicazione retroattivamente anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass., Sez. V, 09-06-2017, n. 14407; Cass. sez. V, 14-04-2017, n. 9670; Cass. civ. Sez. VI - Ordinanza, 27- 06-2016, n. 13235; Cass. civ. Sez. V, 09-03-2016, n. 4616; Cass. Sez. Un., 10 giugno 2021, n. 16296).
In tale contesto viene in risalto, quale espressione della particolare autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue finalità, la facoltà del legislatore sportivo di adattare nel tempo il catalogo delle condotte fonte di disvalore e di conformare l’applicazione e la misura delle sanzioni al mutato apprezzamento delle situazioni di fatto e degli interessi ritenuti meritevoli di protezione.
Ciò nella prospettiva della costruzione di un sistema di responsabilità dei sodalizi maggiormente conforme a giustizia e, in particolare, al principio di proporzionalità tra violazione dell’interesse e sanzione (cfr., per il principio, CFA, Sezioni Unite, decisione n. 0005/CFA/2023-2024).
Tale facoltà ordinamentale si manifesta nella fattispecie in esame, laddove la retroattività del trattamento più favorevole discende direttamente dalla surriferita disposizione normativa, che prevede l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio anche ai procedimenti non ancora definiti instaurati dalla Procura federale con riferimento al Sistema delle licenze nazionali 2023/2024.
La modifica normativa sancisce l’applicazione ai procedimenti in corso di “tali sanzioni”, ossia quelle riferite agli illeciti disciplinari come ridefiniti alle attuali lettere e ed f, il che vale a significare che ai procedimenti pendenti possono applicarsi solo le sanzioni previste per gli inadempimenti tipizzati dalla modifica normativa e non anche quelle precedentemente vigenti per condotte preterite non più considerate illecite.
Ciò, del resto, è in linea con il principio secondo cui il concetto di disposizione più favorevole non si riferisce solo all’entità della sanzione applicabile, ma riguarda tutte le disposizioni che apportano modifiche in melius.
Deve quindi concludersi che, in ragione della disposizione sopravvenuta, la condotta di omesso tesseramento di 20 giovani calciatrici, che prima integrava una violazione disciplinare, non rappresenta più il presupposto per l’irrogazione della sanzione che è possibile applicare nei procedimenti pendenti, dal momento che è cessata la sua idoneità a ledere interessi (ritenuti in passato) meritevoli di tutela.
La reclamante deve dunque andare esente da responsabilità disciplinare per l’infrazione, non più sanzionabile, all’impegno soppresso.
6. Con riguardo agli illeciti consistenti nell’inosservanza degli impegni assunti, la modifica regolamentare lascia invece in essere l’obbligo di partecipazione con una squadra femminile al campionato Under 15, che la reclamante ha eluso.
La violazione di tale immutato obbligo è ora soggetta a un trattamento sanzionatorio più mite di quello previgente. La nuova disciplina ha diversificato la misura minima delle sanzioni applicabili alle società sportive, lasciando immutata per le società di serie A la misura (unica) previgente di euro ventimila e prevedendo sanzioni di importo progressivamente inferiore per le società delle serie inferiori (diecimila per la Serie B e cinquemila per la Serie C).
Per effetto di tale modifica, l’inosservanza degli mpegni assunti con le dichiarazioni di cui alla lettera A), unto 1), lett. e) è ancora soggetta alla sanzione dell’ammenda, la cui misura minima applicabile alle società di Serie C per detto inadempimento è stata, come detto, ridotta da € 20.000,00 a € 5.000,00.
Anche per tale profilo, la modifica normativa assume diretta rilevanza nel presente procedimento, in quanto applicabile ai procedimenti pendenti in materia di violazioni delle prescrizioni del Sistema licenze nazionali 2023/2024.
In applicazione della disciplina sopravvenuta l’entità della sanzione pecuniaria deve quindi fissarsi nella (nuova) misura minima edittale.
Le considerazioni sopra svolte (ai punti da 4.1 a 4.5) valgono ad evidenziare l’insussistenza di alcuna delle circostanze attenuanti che possano giustificare un’ulteriore riduzione dell’importo dell’ammenda.
7. In conclusione il reclamo è fondato limitatamente alla misura della residua ammenda da irrogare alla Società appellante, per l’inosservanza all’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile e per non aver attuato le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f (ora lett. e), con parziale riforma della decisione impugnata.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga alla società Taranto Football Club 1927 S.r.l. la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Domenico Giordano Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce