F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0084/CFA pubblicata il 9 Febbraio 2024 (motivazioni) – Imolese Calcio 1919 S.r.l./Procura Federale
Decisione/0084/CFA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0043/CFA/2023-2024
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Salvatore Lombardo – Componente
Mauro Mazzoni – Componente
Tommaso Marchese – Componente
Domenico Giordano - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0043/CFA/2023-2024 proposto dalla società Imolese Calcio 1919 S.r.l. in data 04.10.2023
contro
Procura federale
per la riforma della decisione n. 0062/TFNSD-2023-2024 del 27.09.2023 del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare;
Visti il reclamo e i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza del 31.01.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Domenico Giordano e udito l’Avv. Luca Zennaro per la Procura Federale; nessuno è comparso per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
1. Con reclamo depositato presso la segreteria della CFA in data 28 settembre 2023, la Imolese Calcio 1919 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. sig. Ulisse Savini ha adito la Corte federale d’appello, chiedendo l’annullamento della decisione assunta dal Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 0062/TFNSD 2023-2024, depositata in data 27 settembre 2023 e notificata in pari data, recante a carico della Società l’irrogazione della sanzione di € 28.000,00 di ammenda e carico del sig. De Sarlo, all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della Società, la sanzione dell’inibizione per 30 giorni.
La vicenda sottoposta allo scrutinio delle Sezioni Unite trae origine dai fatti seguenti.
La Commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi, nella riunione del 13 aprile 2023, con riferimento al Titolo III) del Comunicato Ufficiale n. 222/A del 27 aprile 2022, lettera A), punto 1), sub e) e f), riscontrava che la società Imolese Calcio 1919 SRL non aveva adempiuto agli impegni (a tesserare entro il termine del 1° febbraio 2023 almeno 20 calciatrici Under 12 e a partecipare al Campionato U15 femminile), che erano stati assunti con apposita dichiarazione resa in sede di rilascio della Licenza nazionale 2022/2023. Osservava, altresì, con riguardo ai suddetti impegni, che la Società aveva sottoscritto un accordo di collaborazione con la ASD Real Sala Bolognese, la quale ha tesserato 20 calciatrici Under 12 e ha partecipato al Campionato U15 femminile; tuttavia, la prima squadra della ASD Real Sala Bolognese non risultava partecipare ad alcun campionato femminile tra quelli consentiti nel citato Comunicato Ufficiale (Serie A, Serie B, Serie C, Eccellenza e Promozione). Alla stregua delle riferite circostanze disponeva, di conseguenza, la trasmissione degli atti alla Procura federale per gli adempimenti di competenza.
Il relativo procedimento, avente ad oggetto “Inosservanza della società Imolese Calcio 1919 degli impegni assunti con apposita dichiarazione in sede di rilascio della Licenza nazionale 2022/2023, veniva iscritto nel registro dei procedimenti della Procura federale in data 10 maggio 2023 al n. 991 pf 22-23. Nel corso delle indagini la Procura acquisiva vari documenti, fra i quali assegnava particolare valenza dimostrativa alla riferita segnalazione della Commissione criteri infrastrutturali e sportiviorganizzativi del 17 aprile 2023, con relativi allegati e al censimento s.s. 2022/2023 della società Imolese Calcio 1919 SRL.
Dall’esame dei suindicati documenti, la Procura federale rilevava che la società Imolese Calcio 1919 SRL, in violazione degli impegni assunti con le dichiarazioni di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – lettera A), punto 1), sub e) e sub f), del Sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2022/2023, pubblicato con CU n. 222/A del 27.04.2022:
i) non aveva tesserato, entro il termine dell’1 febbraio 2023, all’interno del proprio settore giovanile, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai campionati e/o tornei ufficiali esordienti e/o pulcini, senza porre in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera e)
ii) e non aveva nemmeno adempiuto all’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile, anche in tal caso senza porre in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f).
Ritenendo che i fatti sopra riportati evidenziassero comportamenti contrari alla normativa federale, previa rituale comunicazione di chiusura indagini, deferiva innanzi al Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare:
- il sig. Antonio De Sarlo, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Imolese Calcio 1919 SRL, per rispondere delle violazioni:
i) dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – lettera A), punto 1), sub e), del Sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2022/2023, pubblicato con CU n. 222/A del 27.04.2022, per non aver tesserato all’interno del proprio settore giovanile, entro il termine del 1° febbraio 2023, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai campionati e/o tornei ufficiali esordienti e/o pulcini e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera e);
ii) dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – lettera A), punto 1), sub f), del Sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2022/2023, pubblicato con CU n. 222/A del 27 aprile 2022, per non aver adempiuto all’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f);
- la società Imolese Calcio 1919 SRL per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva in vigore, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Antonio De Sarlo, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.
All’udienza del 19 settembre 2023 avanti la Sezione disciplinare del TFN compariva soltanto il rappresentante della Procura che concludeva per l’irrogazione delle sanzioni a carico dei deferiti.
2. Il procedimento dinanzi al Tribunale federale nazionale si concludeva in data 26 settembre 2022, con il deposito della decisione che irrogava al sig. Antonio De Sarlo, la sanzione di giorni 30 di inibizione e alla società Imolese Calcio 1919 Srl, euro 28.000,00 (ventottomila/00) di ammenda.
Il giudice di prime cure traeva dalla documentazione agli atti il convincimento della responsabilità dei deferiti per la chiara e consapevole inosservanza alle norme poste a fondamento dell’atto di deferimento, non scriminata dall’accordo di collaborazione sottoscritto con la ASD Real Sala Bolognese, giudicato non valido dalla Commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi. Irrogava, di conseguenza, per le violazioni poste in essere, le sanzioni in misura corrispondente alle richieste della Procura federale, che giudicava congrue tenuto conto del tentativo operoso di assolvere agli oneri assunti.
3. Avverso la suindicata decisione la Imolese Calcio 1919 s.r.l. ha proposto il reclamo in epigrafe.
Dopo aver riepilogato le vicende fattuali e processuali, la Società sostiene di aver sottoscritto idoneo accordo di collaborazione con la ASD Real Sala Bolognese, che ha provveduto sia a tesserare il richiesto numero di calciatrici under 12, che a partecipare al campionato U15 femminile, di talché alcuna responsabilità potrebbe ascriversi alla reclamante; in subordine, osserva che la sanzione dell’ammenda di € 28.000,00 è sproporzionata e merita di essere ridotta.
Con decreto del Presidente n. 0005/CFA-2023-2024 del 1° dicembre 2022, è stata disposta l’abbreviazione a sette giorni del termine di cui all’art. 103, secondo comma, CGS.
In data 12 ottobre 2023, la Procura federale depositava memoria difensiva di controdeduzioni al reclamo, chiedendone la reiezione con conferma della decisione di primo grado.
Osserva la Procura che la partecipazione della società con cui si sottoscrive un accordo ad uno dei campionati indicati nel Comunicato Ufficiale è un requisito essenziale per considerare l’impegno assunto come adempiuto in maniera alternativa, per cui deve escludersi che la società Imolese abbia tenuto fede agli obblighi previsti dal Comunicato.
Il reclamo veniva chiamato all’udienza del 18 ottobre 2023, dove sono comparsi per la Imolese Calcio 1919 s.r.l. l’avv. Giuseppe Di Carlo e per la Procura federale l’avv. Luca Zennaro. In tale occasione, la reclamante presentava istanza di rinvio dell'udienza in vista di possibili modifiche alla normativa di riferimento; il rappresentante della Procura federale non si opponeva al rinvio.
In accoglimento della richiesta, il Presidente disponeva il rinvio all’udienza del 24 novembre 2023. In tale occasione tutte le parti chiedevano un ulteriore rinvio della trattazione, con sospensione dei termini. La Corte, in accoglimento della richiesta, disponeva il rinvio a data da destinarsi, con l’effetto di sospensione del termine di estinzione del procedimento disciplinare di cui all’art. 38, quinto comma lett. c), CGS CONI.
Nella riunione tenutasi in data 20 dicembre 2023 il Consiglio federale approvava il Sistema delle licenze nazionali per l’ammissione ai Campionati professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025 secondo il testo allegato al Comunicato Ufficiale n. 140/A., introducendo modifiche alla normativa vigente all’epoca dei fatti.
In esito a detta modifica, il reclamo veniva nuovamente iscritto a ruolo e chiamato all’udienza odierna, dove sono comparsi per i reclamanti l’avv. Fabio Fistetto e per la Procura federale l’avv. Zennaro.
Nel corso della discussione le parti insistevano nelle rispettive conclusioni, come da verbale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4.I reclamo è fondato limitatamente alla misura della sanzione irrogata dal TFN.
4.1 Il Sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2022/2023 (pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 222/A) dispone che le società, per partecipare al Campionato di Serie C stagione sportiva 2022/2023, devono ottenere la Licenza nazionale e a tal fine devono rispettare gli adempimenti prescritti in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, ai criteri infrastrutturali e ai criteri sportivi e organizzativi.
Il Titolo III, dedicato a questi ultimi, stabilisce alla lett. A punto 1 che “Le società devono, entro il termine del 17 giugno 2022, osservare i seguenti adempimenti:
…
e) l’impegno a tesserare, entro il termine dell’1 febbraio 2023, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, all’interno del proprio settore giovanile.
L’impegno, in alternativa, è rispettato se:
- la società richiedente la Licenza nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, entro il termine del 30 novembre 2022, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa, alla data dell’1 febbraio 2023, abbia almeno 20 calciatrici tesserate nell’età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini;
- la società richiedente la Licenza nazionale, concluda, entro il termine del 30 novembre 2022, un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione, che, alla data dell’1 febbraio 2023, abbia almeno 20 calciatrici tesserate nell’età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini. Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2022/2023 e dovrà espressmente prevedere l’assunzione, da parte della società richiedente la Licenza nazionale, degli oneri di gestione sostenuti dalla società di calcio femminile per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini. In tal caso alla dichiarazione d’impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi;
f) l’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile.
L’impegno, in alternativa, è rispettato se:
la società richiedente la Licenza nazionale, abbia precedentemente acquisito o acquisisca, entro il termine del 30 novembre 2022, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa partecipi al Campionato Under 15;
- la società richiedente la Licenza nazionale, concluda, entro il termine del 30 novembre 2022, un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione, che partecipi al Campionato Under 15. Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2022/2023 e dovrà espressamente prevedere l’assunzione, da parte della società richiedente la Licenza nazionale, degli oneri di gestione sostenuti dalla società di calcio femminile per la partecipazione al Campionato Under 15. In tal caso alla dichiarazione d’impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi”.
Lo stesso impianto normativo, nel testo in vigore all’epoca dei fatti, prevedeva anche che “in caso di ottenimento della Licenza nazionale, l’inosservanza da parte della società degli impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 1 lettere da a) a l) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura federale, dagli organi di giustizia sportiva con l’ammenda non inferiore ad € 20.000,00 per ciascun inadempimento.”
4.2 Alle Società richiedenti la licenza nazionale sono quindi imposti gli obblighi di tesseramento all’interno del proprio settore giovanile di 20 atlete in età tra i 5 e i 12 anni e di partecipazione al Campionato Under 15 con almeno una squadra femminile. Il Sistema licenze nazionali consente l’assolvimento di detti obblighi mediante modalità alternative, consistenti (per quanto qui rileva) nella sottoscrizione di un accordo di collaborazione con una Società calcistica che presenti i suindicati requisiti.
In particolare, ai fini che qui interessano, le disposizioni in esame richiedono che l’accordo di collaborazione sia stretto con una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione, che abbia almeno 20 calciatrici tesserate nell’età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini e che partecipi al Campionato Under 15.
Ai fini dell’ottenimento della licenza nazionale, la norma quindi richiede, in alternativa all’assunzione diretta degli impegni di cui alle lett. e) ed f), oltre ad altri adempimenti che qui non rilevano, che la Società postulante stipuli un accordo di collaborazione con una società di calcio femminile che soddisfi tutte le condizioni seguenti: a) partecipi ad un campionato tra quelli indicati nel citato Comunicato Ufficiale, b) abbia sede nella stessa regione, c) abbia almeno 20 calciatrici tesserate in età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini e d) partecipi al campionato U15.
4.3 Diversamente da quanto si espone nel reclamo, non è quindi sufficiente, ai fini in discorso, che la richiedente la licenza nazionale si avvalga di una società, operante nella stessa regione, con un numero sufficiente di calciatrici tesserate e con una squadra partecipante al Campionato femminile U15, essendo espressamente richiesto anche l’ulteriore requisito della partecipazione della società medesima ad uno dei campionati femminili di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione.
Come è stato evidenziato nell’esposto della Commissione, la ASD Real Sala Bolognese non ha una squadra partecipante ad alcun campionato femminile tra quelli consentiti nel citato Comunicato Ufficiale (Serie A, Serie B, Serie C, Eccellenza e Promozione).
Il difetto quindi di un requisito essenziale, espressamente richiesto ai fini dell’adempimento degli obblighi prescritti dalla normativa federale, priva di efficacia l’accordo di collaborazione sottoscritto dalla Società e rende invalide le modalità alternative di assolvimento degli obblighi previsti alle lettere e) ed f), integrando al contempo l’inosservanza degli impegni assunti dalla reclamante per l’ottenimento della Licenza nazionale.
L’illecito disciplinare contestato con il deferimento è quindi effettivamente sussistente e la Società reclamante deve andare soggetta alle sanzioni prescritte dal delineato quadro normativo per le violazioni commesse.
5. Esaurito con esito negativo lo scrutinio sui motivi di appello, la Corte è chiamata a valutare l’incidenza nel presente procedimento della nuova disciplina del Sistema delle licenze nazionali per l’ammissione ai Campionati professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C 2024/2025, approvata dal Consiglio federale ad op ra del Comunicato 140/A del 21 dicembre 2023.
Come sopra evidenziato, il sistema previgente per il conseguimento della Licenza nazionale richiedeva alla lettera A), punto 1), l’assolvimento degli obblighi sub lett. e) a tesserare, all’interno del settore giovanile, entro il termine del 1° febbraio 2023, almeno 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni, ai fini della partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e/o Pulcini, nonché sub lett. f) a partecipare al Campionato U15 femminile con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile.
Il nuovo Sistema licenze nazionali 2024/2025 conferma che “Le società, per partecipare ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B, di Serie C della stagione sportiva 2024/2025, devono ottenere la Licenza nazionale e a tal fine devono effettuare gli adempimenti di seguito trascritti in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, ai criteri infrastrutturali ed ai criteri sportivi e organizzativi”.
Con riferimento a questi ultimi, la disciplina sopravvenuta è contenuta al Titolo III CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI, n. I) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETA’ DI SERIE A, DI SERIE B, DI SERIE C.
Essa, per quanto di specifico interesse nel presente giudizio, prevede al n. 1 della voce A alla lettera e) “l’impegno a partecipare, con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 17 ed almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 15, alle competizioni giovanili, che è possibile disputare anche in modalità mista (maschile e femminile). In caso di partecipazione all’attività mista, le categorie maschili di riferimento per l’adempimento del criterio sono individuate rispettivamente nella categoria Under 14 (Giovanissimi “Fascia B”) e nella categoria Under 13 (Esordienti)”.
La successiva nuova lett. f) richiede “l’impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Esordienti ed una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o miste rispettivamente delle categorie Esordienti (Under13 o Under 12) o Pulcini (Under 11), e delle categorie Pulcini (Under 11 o Under 10) o Primi Calci”.
La modifica regolatoria ha interessato anche il regime sanzionatorio applicabile in caso di inosservanza dei suindicati obblighi; si dispone in particolare, agli ultimi due capoversi della lettera A che “In caso di ottenimento della Licenza nazionale l’inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui alla lettera A), punto 1), lettere e) ed f), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00 per le società di Serie A, non inferiore ad euro 10.000,00 per le società di Serie B e non inferiore ad euro 5.000,00 per le società di Serie C. Tali sanzioni si applicano anche ai procedimenti non ancora definiti instaurati dalla Procura federale con riferimento al Sistema delle Licenze Nazionali 2023/2024.
Inoltre l’inosservanza anche soltanto di uno degli impegni assunti con la dichiarazione di cui alla lettera A), punto 1), lettere e) ed f), comporterà per la società inadempiente il mancato accesso ai contributi eventualmente destinati allo sviluppo ed alla promozione del calcio femminile.”
5.1. Come si evince dal dato testuale, la nuova disciplina non contempla più, tra gli adempimenti imposti alle società richiedenti la Licenza nazionale, l’obbligo di tesseramento di 20 calciatrici di età compresa tra i 5 e i 12 anni; conferma invece l’obbligo di partecipazione al Campionato Under 15 con almeno una squadra femminile e introduce alla lett. f) nuovi impegni non rilevanti nella fattispecie in esame.
Ne deriva che in base alla normativa sopravvenuta non sussiste più l’obbligo di tesseramento di 20 giovani calciatrici, la cui violazione è stata contestata alla reclamante in forza del regime previgente. Per tale profilo la norma sopravvenuta presenta carattere non modificativo, ma più propriamente abolitivo dell’impegno la cui violazione era soggetta alla sanzione dell’ammenda. Siamo, quindi, in presenza di una fattispecie che riecheggia il fenomeno della c.d. abolitio criminis di cui all’art. 2, secondo comma, c.p., che afferma il principio di retroattività favorevole piena in caso di abolizione del reato.
Va qui ricordato che il principio di retroattività in mitius, sancito nell’art. 2 c.p., esprime una regola generale riconducibile al principio costituzionale di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l’entrata in vigore della norma mitigatrice. Ciò in quanto, in via generale, per ragioni di giustizia sostanziale, uguaglianza e (in)colpevolezza, non sarebbe ragionevole punire una persona per una condotta che la legge posteriore considera non più meritevole di sanzione, facendo venir meno il disvalore del fatto precedentemente commesso.
Ciò posto, la Corte deve innanzitutto chiedersi se l’abrogazione dell’obbligo di tesseramento di giovani calciatrici e la conseguente sopravvenuta inconfigurabilità dell’illecito corrispondente, abbiano impatto nel caso di specie, tenuto conto che, secondo l’orientamento espresso dall Corte Costituzionale nella s ntenza n. 63 del 21 marzo 2019, il principio di retroattività favorevole è applicabile solo alle sanzioni “che abbiano natura e finalità punitiva”.
Come noto, l’efficacia nel tempo delle norme sanzionatorie si atteggia diversamente, in ragione della natura delle sanzioni. Difatti, se in materia penale vige il principio della retroattività delle disposizioni mitigatrici, l’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, disponendo che le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati, non prevede invece l’applicazione retroattiva della norma successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi.
5.2. Al riguardo la Corte non ritiene necessario, ai fini del giudizio, indagare la reale natura della sanzione de qua e la sua ascrivibilità al genus delle sanzioni penali o delle sanzioni amministrative, né interrogarsi se l’ammenda configuri un modello di sanzione che, avendo origine e applicazione nell’ambito di rapporti intersoggettivi alla cui realizzazione ineriscono determinate tecniche coercitive, ne proietti il formante endoassociativo nell’orbita della controversa categoria giuridica della “pena privata” a contenuto patrimoniale.
Ciò in quanto, come pure avviene in altri ordinamenti (ad esempio, in materia tributaria, con l’art. 3 d.lgs. 472 del 1997, in materia di deontologia forense con l’art. 65 della l. n. 247 del 2012), la retroattività della norma mitigatrice è stata espressamente disposta con apposita previsione. Non è dubbio, in tal caso, che alla norma sanzionatoria sopravvenuta più favorevole debba darsi applicazione retroattivamente anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass., Sez. V, 09-06-2017, n. 14407; Cass. sez. V, 14-04-2017, n. 9670; Cass. civ. Sez. VI - Ordinanza, 27- 06-2016, n. 13235; Cass. civ. Sez. V, 09-03-2016, n. 4616; Cass. Sez. Un., 10 giugno 2021, n. 16296).
In tale contesto viene in risalto, quale espressione della particolare autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue finalità, la facoltà del legislatore sportivo di adattare nel tempo il catalogo delle condotte fonte di disvalore e di conformare l’applicazione e la misura delle sanzioni al mutato apprezzamento delle situazioni di fatto e degli interessi ritenuti meritevoli di protezione.
Ciò nella prospettiva della costruzione di un sistema di responsabilità dei sodalizi maggiormente conforme a giustizia e, in particolare, al principio di proporzionalità tra violazione dell’interesse e sanzione (cfr., per il principio, CFA, Sezioni Unite, decisione n. 0005/CFA/2023-2024).
Tale facoltà ordinamentale si manifesta nella fattispecie in esame, laddove la retroattività del trattamento più favorevole discende direttamente dalla surriferita disposizione normativa, che prevede l’applicazione del nuovo regime sanzionatorio anche ai procedimenti non ancora definiti instaurati dalla Procura federale con riferimento al Sistema delle licenze nazionali 2023/2024.
La modifica normativa prevede l’applicazione ai procedimenti in corso di “tali sanzioni”, ossia quelle riferite agli illeciti disciplinari come ridefiniti alle attuali lettere e ed f, il che vale a significare che ai procedimenti pendenti possono applicarsi solo le sanzioni previste per gli inadempimenti tipizzati dalla modifica normativa e non anche quelle precedentemente vigenti per condotte preterite non più considerate illecite.
Ciò, del resto, è in linea con il principio secondo cui il concetto di disposizione più favorevole non si riferisce solo all’entità della sanzione applicabile, ma riguarda tutte le disposizioni che apportano modifiche in melius.
Deve quindi concludersi che, in ragione della disposizione sopravvenuta, la condotta di omesso tesseramento di 20 giovani calciatrici, che prima integrava una violazione disciplinare, non rappresenta più il presupposto per l’irrogazione della sanzione che è possibile applicare nei procedimenti pendenti, dal momento che è cessata la sua idoneità a ledere interessi (ritenuti in passato) meritevoli di tutela.
La reclamante deve dunque andare esente da responsabilità disciplinare per l’infrazione, non più sanzionabile, all’impegno soppresso.
6. Con riguardo agli illeciti consistenti nell’inosservanza degli impegni assunti, la modifica regolamentare lascia invece in essere l’obbligo di partecipazione con una squadra femminile al campionato Under 15, che la reclamante ha eluso.
La modifica non ha inciso sulle modalità alternative di assolvimento degli impegni assunti con le dichiarazioni di cui alla lettera A), punto 1), lett. e), essendo tuttora richiesto che l’accordo di collaborazione sia contratto “con una società di calcio femminile di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione” (lett. e, sub ii).
La violazione di tale immutato obbligo è ora soggetta a un trattamento sanzionatorio più mite di quello previgente. La nuova disciplina ha diversificato la misura minima delle sanzioni applicabili alle società sportive, lasciando immutata per le società di serie A la misura (unica) previgente di euro ventimila e prevedendo sanzioni di importo progressivamente inferiore per le società delle serie inferiori (diecimila per la Serie B e cinquemila per la Serie C).
Per effetto di tale modifica, l’inosservanza degli impegni assunti con le dichiarazioni di cui alla lettera A), punto 1), lett. e) è ancora soggetta alla sanzione dell’ammenda, la cui misura minima applicabile alle società di Serie C per detto inadempimento è stata, come detto, ridotta da € 20.000,00 a € 5.000,00.
Anche per tale profilo, la modifica normativa assume diretta rilevanza nel presente procedimento, in quanto applicabile ai procedimenti pendenti in materia di violazioni delle prescrizioni del Sistema licenze nazionali 2023/2024.
In applicazione della disciplina sopravvenuta l’entità della sanzione pecuniaria deve quindi fissarsi nella (nuova) misura minima edittale.
Le considerazioni sopra svolte (ai punti da 4.1 a 4.3) valgono ad evidenziare l’insussistenza di alcuna delle circostanze attenuanti che possano giustificare un’ulteriore riduzione dell’importo dell’ammenda.
7. In conclusione il reclamo è fondato limitatamente alla misura della residua ammenda da irrogare alla Società appellante, per l’inosservanza all’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile e per non aver attuato le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f (ora lett. e), con parziale riforma della decisione impugnata.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga alla società Imolese Calcio 1919 S.r.l. la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).
Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Domenico Giordano Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce