F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 20/TFNT del 9 Febbraio 2024 (motivazioni) – Ricorso del sig. Emanuele Lubrano Lavadera – Reg. Prot. 16/TFN-ST
Decisione/0020/TFNST-2023-2024
Registro procedimenti n. 0016/TFNST/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI
composto dai Sigg.ri:
Antonio Rinaudo – Presidente
Roberto Maria Bucchi – Vice Presidente
Domenico Apicella – Componente
Francesco Corsi – Componente (Relatore)
Francesco Di Leginio – Componente
ha pronunciato, all’udienza del giorno 1° febbraio 2024, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dal calciatore Emanuele Lubrano Lavadera (5672279), avverso il provvedimento della Divisione Calcio a 5 datato 10 novembre 2023, con il quale è stata rigettata la “richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF” dalla società ASD Virtus Libera Forio (947442),la seguente
DECISIONE
Svolgimento del giudizio
Con istanza rivolta alla competente Divisione Calcio a Cinque, il sig. Emanuele Lubrano Lavadera domandava lo "svincolo per inattività" ex art. 109 NOIF, per non aver preso parte, per causa e circostanze a lui non imputabili, al numero minimo (4) di gare previsto dalla norma organizzativa interna federale in argomento.
Veniva regolarmente coinvolta nel procedimento amministrativo la controinteressata ASD Virtus Libera Forio, che spiegava formale opposizione.
A seguito di essa la domanda era rigettata.
Il calciatore, a questo punto, ricorreva dinnanzi all’intestata Giustizia in data 11/12/2023 per la riforma del provvedimento di rigetto e per la declaratoria della caducazione del vincolo per inattività.
Ribadiva la circostanza che, sin dalla data di promozione della propria iniziativa dinnanzi alla competente Divisione, fosse maturato il requisito cardine previsto dall’art. 109 N.O.I.F., scil. lo svolgimento e la calendarizzazione di almeno 4 gare ufficiali dall’inizio della stagione sportiva e la mancata partecipazione ad esse per la disinteressata altrui inerzia.
Il procedimento veniva istruito attraverso deposito di documenti (fra i quali spicca l’elenco delle gare programmate) e si procedeva alla audizione delle parti in occasione dell’udienza per la discussione del ricorso, da remoto, in videoconferenza, per il giorno 08/01/2024, ore 15.45, nelle more fissata.
La ADS Virtus Libera Forio, in seno alla propria memoria di costituzione, ribadiva la propria ferma opposizione e rilevava che alla data di deposito dell’originaria istanza alla competente Divisione, si fossero tenute solo 3, e non già 4, gare ufficiali, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente.
Ad una di queste 4 gare, invero, quella prevista per la manifestazione “Coppa Divisione Calcio a 5”, stando sempre alla ricostruzione offerta dalla ASD Virtus Libera Forio, avrebbero potuto partecipare, come da Regolamento pubblicato sul C.U. n. 22 del 11/08/2023 ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque, solo i calciatori nati dal 1° gennaio 2001 (n.d.r. il ricorrente è nato in data antecedente, ossia il 16/05/1997).
Il ricorso non merita accoglimento per i seguenti
Motivi della decisione
La lettera dell’art. 13 del Regolamento di Coppa di Divisione di Calcio a Cinque testualmente recita: “ Nelle gare della Coppa della Divisione, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i giocatori residenti in Italia che siano regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2023/2024 nati dal 1 gennaio 2001, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle NOIF”. E così chiosa: “Alle Società che nelle gare di Coppa della Divisione, impiegheranno giocatori tesserati non aventi titolo a partecipare, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni”.
La norma, invero dalla formulazione non particolarmente felice, non presta il fianco ad una sola, univoca, interpretazione.
Si rendeva necessario, al fine di dirimere il contrasto ermeneutico, domandare alla competente Divisione i dovuti chiarimenti circa l’interpretazione della norma e, soprattutto, circa la prassi applicativa della stessa.
Allo scopo di mettere in condizione la Divisione Calcio a 5 di rendere i necessari chiarimenti, il procedimento era rinviato alla successiva udienza del 1° febbraio 2024.
Tramite propria comunicazione ufficiale, la Divisione Calcio a Cinque chiariva come la norma fosse stata applicata per prassi da tutte le società affiliate nel senso di non consentire la partecipazione alla competizione in oggetto ai soggetti nati prima dello 01/01/2001.
Quanto all’espressione “senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età”, la stessa, sempre stando ai chiarimenti offerti dalla Divisione, si trattava di un mero refuso.
La ADS Virtus Libera Forio non avrebbe pertanto potuto convocare il calciatore per l’incontro della Coppa della Divisione. Corollario di ciò, la mancanza del requisito essenziale previsto dalla norma per la declaratoria di decadenza dal vincolo sportivo per inattività, ossia la mancata partecipazione ad almeno n. 4 gare ufficiali, per cause e circostanze non imputabili al calciatore. Invero, alla data della promozione della propria iniziativa, il sig. Emanuele Lubrano Lavadera non era stato convocato a sole tre gare ufficiali, le sole che si erano svolte e alle quali avrebbe, potenzialmente, potuto partecipare, non maturando conseguentemente il diritto allo svincolo. Né può attribuirsi rilievo, ai fini della concessione del richiesto svincolo, alla evidente buona fede del calciatore riguardo alla maturazione del requisito delle quattro gare per le quali non era stato convocato (asseritamente indotto e favorito anche da una fuorviante indicazione ricevuta dalla stessa società di appartenenza), in quanto il tenore letterale della norma non lascia spazi per poter derogare al numero di gare in relazione alle quali si è manifestato un concreto ed effettivo disinteresse della società verso le prestazione del calciatore. Né può soccorrere, in favore dell’instante, la condotta tenuta dalla società successivamente alla formulazione dell’istanza di svincolo, dal momento che la stessa ha immediatamente convocato per la gara successiva il calciatore in questione, impedendo in ogni caso che il requisito delle quattro gare maturasse anche in seguito.
Il contrasto interpretativo sorto sulla reale portata dell’art. 13 del Regolamento di Coppa di Divisione di Calcio a Cinque, l’infelice formulazione della norma e la peculiarità del caso concreto, conducono il Collegio ad optare per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in deroga al principio generale della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, alla luce dei chiarimenti resi dalla Divisione Calcio a 5, respinge il ricorso proposto dal sig. Emanuele Lubrano Lavadera. Spese compensate.
Così deciso nella Camera di consiglio del 1° febbraio 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Francesco Corsi Antonio Rinaudo
Depositato in data 9 febbraio 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai