F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0137/CSA pubblicata del 9 Febbraio 2024 – sig. Vrenna Raffaele

Decisione/0137/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0135/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente (relatore)

Paolo Tartaglia – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo, numero 0135/CSA/2023-2024, proposto dal sig. Vrenna Raffaele in data 19.12.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 105/DIV del 12.12.2024,

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 1.2.2024, l’Avv. Borgo e uditi l'Avv. Mattia Grassani e il Sig. Raffaele Vrenna.

Ritenuto in fatto e considerato diritto quanto segue.

RITENITO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

Il sig. Vrenna Raffaele ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara Crotone/Juve Stabia del 9/12/2023, è stata inflitta al reclamante l’inibizione a tutto il 12 giugno 2024 “A) per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, dopo l’annullamento di un gol, accedeva sul terreno di gioco pur non essendo iscritto in distinta; B) per avere, al termine del primo tempo, fatto accesso nella zona antistante gli spogliatoi, pur non essendo iscritto in distinta e per aver aggredito, colpendolo con un pugno al volto, l’Allenatore dei portieri avversario, Sig. PETRAZZUOLO AMEDEO. La situazione rientrava nella normalità solo grazie all’intervento degli STEWARD e degli Agenti della Digos. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S, valutati le modalità complessive della condotta ed il ruolo dirigenziale apicale ricoperto dal Sig. VRENNA RAFFAELE (r. proc. fed., r. c.c.).”.

A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere, in via principale, l’annullamento della sanzione, ovvero, in via subordinata, la sua riduzione il ricorrente ha svolto alcune considerazioni.

In particolare, il reclamante afferma che sia i rappresentanti della Procura Federale sia il Delegato di Lega, sulla base dei cui rapporti, è stata adottata la decisione reclamata, sarebbe incorsi in un vero e proprio scambio di persona, avendo, erroneamente, individuato nel Vrenna l’autore della condotta violenta nei confronti del sig. Petrazzuolo, tesserato della Società Juve Stabia.

In realtà, secondo l’assunto del reclamante, il pugno al volto, che ha attinto il Petrazzuolo, sarebbe stato inferto non dal Vrenna bensì da altro tesserato della Società Crotone, nella specie il sig. Antonio Zizza, che avrebbe, peraltro, reagito dopo essere stato colpito al volto dal Petrazzuolo.

Con ordinanza del 3/1/2024, ha incaricato, ai sensi dell’art. 50, comma 3, del C.G.S. la Procura Federale di svolgere un supplemento di indagine, con particolare riferimento alla precisa individuazione degli autori delle condotte violente verificatesi, alla fine del primo tempo della gara Crotone/Juve Stabia del 9/12/2023, nella zona antistante gli spogliatoi.

Con nota del 24/1/2024, la Procura Federale ha trasmesso gli esiti del predetto supplemento istruttorio.

In data 30/1/2024, la difesa del reclamante ha fatto pervenire memoria difensiva, corredata da documenti, con la quale deduceva in ordine agli esiti del supplemento istruttorio condotto dalla Procura Federale nonché istanza, indirizzata a questa Corte e alla Procura Federale di riapertura di indagine.

Premessa

Questa Corte ritiene opportuno, preliminarmente, richiamare quanto affermato dal Collegio di Garanzia del CONI in ordine alla c.d. “fede privilegiata” di cui sono assistiti gli atti di gara.

Al proposito il predetto Organo ha affermato: “l’art. 61 Codice di Giustizia Sportiva recita: “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare altresì ai fini di prova gli atti di indagine della Procura Federale”. Ebbene è evidente un indiretto richiamo agli artt. 2699 e 2700 CC e 476, comma 2 CP. Dunque il concetto di piena prova riguarda la valenza intrinseca del documento, con evidente riferimento al suo tenore letterale. Il che non significa affatto che ciò che il documento non rispecchia non possa essere realmente accaduto. In tal senso, d’altronde, è anche – ed esplicitamente – la giurisprudenza sportiva. È stato infatti ritenuto che ”dal tenore letterale della disposizione si evince che i rapporti dell’arbitro costituiscono piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e, dunque, si attribuisce agli stessi una fede privilegiata quanto a efficacia probatoria della ricostruzione dei fatti. Tuttavia, la stessa disposizione prosegue indicando la possibilità che l’Organo giudicante utilizzi ai fini probatori gli atti di indagine della Procura Federale. Dunque, la circostanza che il referto arbitrale abbia una fede privilegiata non consente di ritenere che l’Organo giudicante non debba tener conto di ulteriori mezzi di prova al fine di raggiungere il proprio convincimento su determinate circostanze” (cfr. Collegio di garanzia CONI, SS.UU., decisione 12/2019).

Motivazioni, quelle di cui sopra, per le quali questa Corte ha ritenuto di disporre con ordinanza del 3/1/2024 un supplemento istruttorio a cura della Procura Federale.

Ciò premesso, questa Corte ritiene che, all’esito del supplemento istruttorio demandato alla Procura Federale, il reclamo sia infondato e vada, conseguentemente, respinto.

Al proposito, si osserva come dagli accertamenti compiuti dalla Procura Federale emerga, in modo incontrovertibile, che il sig. Vrenna Raffaele ha attinto con un pugno il preparatore dei portieri della Società Juve Stabia, sig. Petrazzuolo.

La versione, fornita dal reclamante, ovvero che l’autore della predetta condotta violenta sarebbe stato altro tesserato della Società Crotone, nella specie il sig. Zizza, risulta del tutto smentita dalle stesse dichiarazioni della parte offesa, sig. Petrazzuolo, ma anche dalla versione dei fatti, del tutto contraddittoria, fornita sull’episodio dallo stesso Zizza.

Quanto, poi, alle deduzioni contenute nella memoria difensiva del 30/1/2024, e, in particolare, alla decisione del Collegio di Garanzia, invocata dalla difesa del reclamante, si osserva come la stessa contraddica quanto assume il legale del Vrenna, atteso che enuncia il principio secondo cui la Procura deve esaminare in contraddittorio i testimoni indicati dai Giudici (“…. non può spingersi, come accaduto nel caso di specie, fino a demandare alla Procura Federale l’acquisizione di testimonianze senza che la controparte interessata venisse messa nelle condizioni di esaminare in contraddittorio i testimoni indicati dagli stessi giudici federali’).

Nel caso in esame:

1) i collaboratori della Procura ed il Delegato della Lega Pro non sono stati indicati come testi da questa Corte ma hanno semplicemente prodotto un supplemento delle relazioni già inviate al Giudice Sportivo;

2) in ogni caso, questa Corte non ha indicato alcun testimone, ma ha chiesto alla Procura di svolgere “ un supplemento di indagine con particolare riferimento alla precisa individuazione dell’autore della condotta violenta verificatasi alla fine del primo tempo della gara Crotone/Juve Stabia del 9/12/2023, nella zona antistante gli spogliatoi”.

Quanto, invece, alla richiesta di “riaprire le attività di indagine …… effettuando le seguenti attività” :

a) audizione dei Sigg.ri Giovanni Bruzzaniti, Guido Gomez, Carlo Crialese, Helmut Rogliano, Lamberto Zauli, Luigi Gian Battista Errico, Alberto Gerbo, Giuseppe Di Bari;

b) perizia sulle registrazioni audio (già trascritte) che verranno, senza indugio ed a semplice richiesta, fornite dal Sig. Vrenna, onde dimostrare la genuinità ed autenticità delle stesse;”, questa Corte osserva:

a) che le dichiarazioni dei suindicati soggetti sono già state prodotte dalla difesa del reclamante e risultano, come già più sopra evidenziato, contraddette dal soggetto leso (sig. Petrazzuolo) che ha indicato chiaramente di essere stato colpito anche dal sig. Vrenna;

b) la perizia sulle registrazioni risulta inutile atteso quanto sopra evidenziato.

A ciò, si aggiunga che dal supplemento di indagine, condotto dalla Procura Federale, è emerso che anche il sig. Antonio Zizza ha posto in essere una condotta violenta ai danni del Petrazzuolo.

Quanto, poi, alla entità della sanzione inflitta al reclamante, questa Corte ritiene come la stessa sia del tutto congrua in relazione alla particolare gravità delle condotte tenute dal Vrenna che, pur non essendo iscritto in distinta, ha, in due occasioni, fatto indebito accesso al terreno di giuoco ed alla zona antistante gli spogliatoi, rendendosi autore, in questa seconda occasione, di un comportamento violento nei confronti di un tesserato della squadra avversaria.

A ciò, si aggiunga che il comportamento processuale tenuto dal reclamante, che ha cercato di sottrarsi alle proprie responsabilità, accusando altro tesserato della propria Società e cercando di coartare la volontà della persona offesa perché confermasse la predetta versione, risulta particolarmente censurabile, anche in considerazione del fatto che il reclamante ricopre la carica di Direttore Generale della Società Crotone e che lo stesso si è reso autore, nel recente passato, di condotte analoghe a quelle oggetto del presente procedimento; circostanze, queste ultime, che, unitamente a quanto sopra rilevato, giustificano ampiamente l’entità della sanzione inflitta al Vrenna dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Maurizio Borgo                                                      Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it