FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 302/AA del 06/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CECECOTTO CONFORTINI POL D CITTA’ DI CIAMPINO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 197 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio Paolo CECECOTTO e Massimo CONFORTINI, e della società POL. D. CITTA’ DI CIAMPINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO PAOLO CECECOTTO, all’epoca dei fatti Presidente della società Pol. D. Città di Ciampino, in violazione dall’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione del tesseramento pluriennale dei calciatori sigg.ri Federico Filipponi Fileni, Alessio Giustini ed Edoardo Coletta per la società Pol D. Città di Ciampino, consegnato loro due moduli di accordo di svincolo ai sensi dell’art.108 delle N.O.I.F. di cui uno compilato, timbrato e firmato relativo alla stagione sportiva del tesseramento, ed un altro in bianco firmato e timbrato, che i predetti calciatori potevano utilizzare per svincolarsi liberamente;

MASSIMO CONFORTINI, all’epoca dei fatti Segretario tesserato per la società Pol. D. Città di Ciampino, in violazione dall’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione del tesseramento pluriennale dei calciatori sigg.ri Federico Filipponi Fileni, Alessio Giustini ed Edoardo Coletta per la società Pol. D. Città di Ciampino, consegnato loro due moduli di accordo di svincolo ai sensi dell’art.108 delle N.O.I.F. di cui uno compilato, timbrato e firmato, relativo alla stagione sportiva del tesseramento, ed un altro in bianco firmato e timbrato, che i predetti calciatori potevano utilizzare per svincolarsi liberamente;

POL. D. CITTA’ DI CIAMPINO, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Cececotto Paolo Antonio e Confortini Massimo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio Paolo CECECOTTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. D. CITTA’ DI CIAMPINO, e dal Sig. Massimo CONFORTINI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Antonio Paolo CECECOTTO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Massimo CONFORTINI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società POL. D. CITTA’ DI CIAMPINO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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