FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 305/AA del 06/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PROFILI CICCHI SSD ARL CIVITANOVESE CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 571 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Mauro PROFILI, Claudio CICCHI, e della società S.S.D. ARL CIVITANOVESE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURO PROFILI, all’epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. a r.l. Civitanovese Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine la gara Jesina - Civitanovese disputata il 17.12.2023 e valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Umbria, nel corso di un’intervista pubblicata in pari data dalla testata giornalistica online “www.vallesina.tv”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro dell’incontro sopra indicato; CLAUDIO CICCHI, all’epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società S.S.D. a r.l. Civitanovese Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine la gara Jesina - Civitanovese disputata il 17.12.2023 e valevole per il campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Umbria, nel corso di un’intervista pubblicata in pari data dalla testata giornalistica online “www.vallesina.tv”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro dell’incontro sopra indicato;

S.S.D. ARL CIVITANOVESE CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Mauro Profili e Claudio Cicchi;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mauro PROFILI, Claudio CICCHI, e dalla Sig.ra Laura MARSILI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. ARL CIVITANOVESE CALCIO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Mauro PROFILI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Claudio CICCHI, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società S.S.D. ARL CIVITANOVESE CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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