C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 5/GST del 11.10.2023 – Delibera – Gara del 1/10/2023 FRIGENTO STURNO ASD – S.S.GIUSEPPE SICONOLFI

Gara del 1/10/2023 FRIGENTO STURNO ASD - S.S.GIUSEPPE SICONOLFI

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca - visto il preannunzio nonché il reclamo, presentati nei termini dalla ASD S.S. GIUSEPPE SICONOLFI , con il quale la reclamante, sulla circostanza che: a) la società U.S. FRIGENTO STURNO aveva fatto partecipare alla gara di Campionato Regionale di Prima categoria, girone E,^ del 01.10.2023 il calciatore Morra Angelo che non avrebbe dovuto partecipare in quanto non aveva scontata la squalifica, comminata giusto C.U. n. 142 del 04.04.23, pg.1595, per una gara per recidività in ammonizione; b)all'epoca della squalifica il detto calciatore era tesserato con la Società Atletico Castelfranci 1983; c) la gara in cui il calciatore ha riportato la recidiva in ammonizione era l'ultima del Campionato Regionale di prima categoria - della stagione 2022/23; richiedeva la sconfitta della Società U.S. FRIGENTO STURNO ex art. 10 del C.G.S.; - effettuati i necessari controlli presso d'Ufficio è risultato che : a) il predetto calciatore Morra Angelo ,schierato nella gara in epigrafe, prima gara del Campionato Regionale di Prima categoria, girone E, stagione 2023/2024,^ dalla reclamata, effettivamente aveva riportato, così come menzionato sul C.U. n. 142 del 04.04.23,pg.1595 una squalifica per una giornata di gara per recidiva in ammonizione: b) che effettivamente la prima giornata in cui il Morra Angelo avrebbe dovuto scontare la squalifica era quella in cui indebitamente è stato schierato e ciò in quanto la società Castelfranci 1983, con la quale era tesserato nella stagione 2022/2023 il Morra, non ha partecipato ai Play Off della stagione 2022/2023;

P.Q.M.:

a) accoglie il ricorso e per l'effetto, ai sensi dell'art. 10- 6^ comma del C.G.S., infligge alla società U.S. FRIGENTO STURNO la punizione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 0/3 ,in favore della reclamante; b) infligge alla società U.S. FRIGENTO STURNO l'ammenda di euro 100,00; c) infligge la squalifica di n. 1 giornata al calciatori Morra Angelo, in aggiunta a quella ancora da scontare; d) infligge l'inibizione fino al 18.10.23 al Sig. Cipriano Carlo Giocondo dirigente accompagnatore della Società U.S. FRIGENTO STURNO; e) nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva .

 

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