C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 9/GST del 08.11.2023 – Delibera – Gara del 28/10/2023 REAL PALOMONTE – SAN VALENTINO 1975

Gara del 28/10/2023 REAL PALOMONTE - SAN VALENTINO 1975

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo ritualmente proposti dalla società Real Palomonte relativo alla presunta posizione irregolare ai fini disciplinari del calciatore della società San Valentino 1975 sig. Capistrano Federico (nato il 05/02/1990) che non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara in epigrafe in quanto non avrebbe regolarmente scontato la squalifica inflittagli con C.U. 165 C.R. Campania del 25/05/2023 pag.1779 (allorquando militava con la società S.V.T., nella ultima gara di play off di seconda Categoria); esperita l'attività istruttoria acquisti tutti referti e le relative distinte di gara successivi la pubblicazione del precitato Comunicato Ufficiale, atteso che il calciatore Capistrano si svincolava a fine stagione sportiva 2022/2023 dalla società S.V.T. e veniva tesserato direttamente in favore della società San Valentino 1975, si osserva che dall'esame della documentazione il calciatore in parola risulta sempre inserito in distinta di gara, e addirittura nella gara oggetto di reclamo è stato ammonito al 15º del secondo tempo; pertanto non risulta scontata la squalifica di cui al C.U. 165/2023;

PQM

dato atto della rituale comunicazione alle parti ex art.67 comma 6 C.G.S. delibera di accogliere il reclamo proposto e per lo effetto di infliggere alla società reclamata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, infligge altresì alla reclamata l'ammenda di euro 200,00 squalifica il sig. Capistrano Federico per un ulteriore giornata effettiva da aggiungersi a quella ancora in essere, nulla dispone per il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

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