C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 10/GST del 15.11.2023 – Delibera – Gara del 4/11/2023 CITTA DI TORRE DEL GRECO – G.B. CAPRESE

Gara del 4/11/2023 CITTA DI TORRE DEL GRECO - G.B. CAPRESE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca: - visto il preannunzio nonché il reclamo, presentati nei termini dalla CITTA' DI TORRE DEL GRECO con il quale la reclamante, sulla circostanza che: - la società GB CAPRESE aveva fatto partecipare alla gara in epigrafe di Campionato Regionale di Prima categoria. Girone F del 04.11.2023 il calciatore Milano Giorgio (nato il 18.01.1996), che espulso nella gara del 28.10.23, non avrebbe dovuto partecipare in quanto non aveva scontata la squalifica di due giornate con provvedimento disciplinare pubblicato sul C.U. n. 43 del 30.10.2023, pg. 428; richiedeva che venisse inflitta a danno della Società reclamata, la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3 ai sensi dell'art.10 -comma 6 del CGS; - la Società GB CAPRESE, ricevuta la comunicazione in ottemperanza dell'art. 67 - comma 6 CGS ,presentava controdeduzioni al reclamo della società Citta di Torre del Greco, assumendo che la presenza in campo del proprio calciatore Milano Giorgio era del tutto regolare e ciò perché in data 3.11.23 veniva pubblicato sul C.U. n. 45 C.R. Campania una " errata corrige" con la quale veniva eliminato il provvedimento disciplinare, della squalifica di due giornate, al calciatore Milano Giorgio per assegnare lo stesso provvedimento al calciatore Sena Antonio della Società Ester 2023; -effettuati i necessari controlli effettivamente è risultato quanto controdedotto dalla Società GB CAPRESE e quindi la presenza nella gara in epigrafe del calciatore Milano Giorgio, calciatore della società GB CAPRESE, era regolare;

P.Q.M.:

a) Rigetta il ricorso e per l'effetto omologa il risultato di 1 a 2 in favore della GB CAPRESE raggiunto sul campo; b) Dispone restituire la tassa reclamo alla Società Città di Torre del Greco, esistendo motivi oggettivi e particolari che hanno comportato l'errore alla stessa di presentazione del ricorso.

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