C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 11/GST del 22.11.2023 – Delibera – Gara del 12/11/2023 CEPPALONI INTERCOLLINE – S.GIORGIO LAMOLARA 1992 APS
Gara del 12/11/2023 CEPPALONI INTERCOLLINE - S.GIORGIO LAMOLARA 1992 APS
Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla società San Giorgio la Molara con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata effettuato sei sostituzioni in violazione della regola n.3 del regolamento del giuoco del calcio nonché delle disposizioni di cui al Comunicato ufficiale n.1 del 6 luglio 2023 pag. 52; ritualmente evocata la reclamata non ha presentato memorie difensive. Esperiti i necessari accertamenti esaminati gli atti ufficiali di gara nonché il referto del Direttore di Gara che costituisce fonte di prova privilegiata è emerso che al minuto 46º del secondo tempo di gioco la società reclamata ha effettuato la sesta sostituzione con l'ingresso del calciatore n.22 al posto del calciatore n.12 per tal via materializzando la violazione delle disposizioni in abbrivio richiamate;
PQM
dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art.67 CGS, delibera in applicazione dell'art.10 del C.G.S. di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della società reclamante, infligge altresì l'ammenda di euro 100,00 per la violazione di cui in narrativa, nulla dispone in merito al contributo di accesso alla giustizia sportiva.