C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 11/GST del 22.11.2023 – Delibera – Gara del 12/11/2023 HERMES SAN TOMMASO A.S.D. – ACADEMY MARIGLIANESE

Gara del 12/11/2023 HERMES SAN TOMMASO A.S.D. - ACADEMY MARIGLIANESE

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla società Mariglianese con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società reclamata FC Hermes San Tommaso inserito in distinta e impiegato in campo il calciatore Festa Mathias (capitano), nato il 17/04/2010, in violazione del limite anagrafico stabilito dal CU LND SGS n. 1 del 21/07/2023 il quale prevede la possibilità di schierare i calciatori nati dal 1 gennaio 2008 e che abbiano compiuto anagraficamente il 14esimo anno di età; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato memorie difensive; esperiti i necessari accertamenti, esaminati gli atti ufficiali di gara, nonché il referto del Direttore di Gara, che costituisce fonte di prova privilegiata, è emerso che il calciatore in questione, nato il 17/04/2010 (13 anni di età) è stato inserito in distinta e impiegato in campo, in qualità di capitano; pertanto, risulta violata la precitata disposizione, così come correttamente dedotto dalla reclamante, non avendo compiuto il il quattordicesimo anno di età

P.Q.M.

dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 CGS, accoglie il reclamo e delibera, in applicazione dell'art. 10 del C.G.S., di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 in favore della società reclamante; inibisce il Dirigente Accompagnatore della reclamata, Sig. Capolupo Raffaele, fino al 30/11/2023; infligge, altresì, l'ammenda di euro 85,00 per la violazione come sopra accertata; nulla dispone in merito al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it