C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 12/GST del 29.11.2023 – Delibera – Gara del 19/11/2023 OASIS S.S.D.S.R.L. – ASSOCALCIO TERZOTEMPO
Gara del 19/11/2023 OASIS S.S.D.S.R.L. - ASSOCALCIO TERZOTEMPO
Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca, : - visto il preannunzio nonché il reclamo, presentati nei termini dalla A.S.D. ASSOCALCIO TERZO TEMPO , con il quale la reclamante, sulla circostanze che la Società OASIS SSD SRL aveva , in violazione dell'art. 74 NOIF, della regola n.3 del gioco del calcio e dell'art. 8.3 "sostituzione dei calciatori" in C.U. n.1 del 7.7.2023 della FIGC-SGS, che hanno previsto la possibilità di sostituire al massimo n.7 calciatori, aveva effettuato, durante la gara in epigrafe, n. 9 sostituzioni di calciatori, per cui richiedeva , in accoglimento del ricorso, di infliggere alla reclamata la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3 in suo favore; - effettuati i necessari accertamenti, dall'esame del referto di gara che è fonte di prova privilegiata, è emerso che effettivamente le sostituzioni effettuate dalla Società OASIS SSD SRL sono state n. 9 calciatori e ciò in violazione dell'art 3 del regolamento del gioco del calcio, dell'art. 74 comma 2 delle NOIF ed in ultimo dell'art. 1 C.U. 7.7.23, norme che prevedono il numero massimo di 7 sostituzioni di calciatori ; - visto l'art. 10 -1 ^comma ; - visto l'art. 8 - 1^ comma lett. b) del C.G.S.
P.Q.M.:
a) accoglie il ricorso e per l'effetto, ai sensi dell'art. 10- 1^ comma del C.G.S., infligge alla OASIS SSD SRL la punizione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 0/3 , in favore della reclamante; b) infligge alla OASIS SSD SRL l'ammenda di euro 50,00; c) dispone rimborsarsi l'importo del contributo di accesso alla giustizia sportiva alla reclamante Società; d) si confermano i provvedimenti disciplinari già pubblicati nel preposto C.U.