C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 15/GST del 15.12.2023 – Delibera – Gara del 2/12/2023 LACCO AMENO 2013 – REAL VIRTUS BAIA 1947

 

Gara del 2/12/2023 LACCO AMENO 2013 - REAL VIRTUS BAIA 1947

 Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo con cui la Società ASD Lacco Ameno 2013 "reclama la posizione irregolare del calciatore Lucignano Gennaro natoil 29/08/1998" in quanto squalificato al momento della disputa della gara in epigrafe; ritualmente evocata, la reclamata Real Virtus Baia 1947 ha presentato memorie difensive con cui ha contestato l'avverso dedotto; effettuati i necessari approfondimenti istruttori va, preliminarmente, ricordato che a norma dell'art. 21, comma 1, CGS "le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art. 137, comma 2"; letti i CC.UU. di questo C.R. Campania, nn. 155 del 04/05/2023 e 162 del 18/05/2023 è stato riscontrato un errore materiale: il calciatore in questione, infatti, è stato riportato all'interno dei predetti CC.UU. - adottati nella fase play off del campionato di promozione - per due volte in "ammonizione diffida", dovendo, invece, essere squalificato per recidiva in ammonizione II infr. con il secondo C.U. n. 162 del 18/05/2023 (gara Cimitile – Rione Terra); dalla lettura dei successivi comunicati ufficiali non risultano pubblicazioni di errata corrige e, pertanto, la stessa va disposta con la presente decisione

P.Q.M.

il Sostituto Giudice Sportivo dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67 CGS, delibera, sulla scorta delle superiori considerazioni in fatto e diritto: a) rigetta il reclamo proposto dalla Società Lacco Ameno 2013 e, per l'effetto, omologa il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 0/0 e confermai provvedimenti disciplinari adottati e pubblicati sul relativo CU; b)sussistendo giusti motivi, dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva; c) in virtù dell'errata corrige sopra disposta, il calciatore in parola è da considerarsi, a tutti gli effetti, come squalificato per una gara effettiva per recidiva in ammonizioni.

 

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