C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 16/GST del 25.12.2023 – Delibera – GARA Pozzuoli Futsal Flegrea – Olympique Sinope
GARA Pozzuoli Futsal Flegrea - Olympique Sinope
Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo con cui la Società Pozzuoli Futsal Flegrea “reclama la posizione irregolare del calciatore Piperno Antonio in quanto in corso di squalifica al momento della disputa della gara in epigrafe; ritualmente evocata, la reclamata (in considerazione del vigente Comunicato Ufficiale n.76 L.N.D: relativo all’abbreviazione dei termini procedurali per le gare di coppa) Olympique Sinope non ha presentato memorie difensive; effettuati i necessari approfondimenti istruttori va, preliminarmente, ricordato che a norma dell’art. 21, comma 1, CGS “le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall’art. 137, comma 2”; dall’istruttoria è emerso quanto segue: dalla lettura della documentazione Comunicato Ufficiale n.36/C5 del 27/12/2022 il calciatore Pipierno Antonio risulta squalificato da questo Giudice Sportivo Territoriale per n.2 gare effettive, successivamente alla pubblicazione del citato Comunicato Ufficiale il calciatore in parola ha scontato solo una delle due giornate di squalifica inflitte in quanto la società Olympique Sinope più precisamente nella gara dei quarti di finale contro la società Futsal Coast.Va rilevato che la società nella medesima competizione non si qualificava al turno successivo,(vedi C.U:39/C5 del 6 gennaio 2023) per tale motivo il calciatore Pipierno Antonio residuava un ulteriore giornata di squalifica Verificato che non vi sono state ulteriore giornate o turni di gara nella quale il calciatore potesse scontare la predetta squalifica, verificato ancora che il calciatore veniva inserito in distinta di gara e che per la particolare disciplina del calcio a cinque è utile ricordare che tutti i calciatori iscritti in distinta vengono considerati come partecipanti alla gara vedi art.10 comma 6.
P:T:M
delibera in applicazione dellart.10 comma 1 CGS di infliggere alla società Olympique Sinope la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0/6 in favore della società reclamante, delibera altresì di escludere la società reclamata dal prosieguo della competizione cos come previsto dal regolamento della competizione già pubblicato e affiso sul sito del C.R: Campania, squalifica il calciatore Pipierno Antonio per una ulteriore giornata di squalifica che si andrà a sommare a quella ancora in essere, delibera ancora di infliggere alla società Olympique Sinope l’ammenda di euro 100,00 per tutto quanto esposto in premessa. Nulla dispone in merito al contributo di accesso alla giustizia sportiva.