C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 17/GST del 27.12.2023 – Delibera – gara del 16/12/2023 VITULAZIO CALCIO – CERCOLA CALCIO FOX

gara del 16/12/2023 VITULAZIO CALCIO - CERCOLA CALCIO FOX

Il sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo, contestualmente proposti, con cui la Società ASD Cercola Calcio FOX ha censurato la regolarità della gara in epigrafe indicata per aver la società reclamata inserito in distinta e impiegato in campo i seguenti calciatori in posizione irregolare ai fini del tesseramento: 1) Musco Pasquale, nato il 13.06.2001; 2) Catalano Carmine, nato il 03.10.1994; 3) Cerchia Alfredo, nato il 27.06.1997; 4) Piccirillo Giovanni, nato il 11.03.2003; 5) Pitocchi Leonardo, nato il 06.10.1998; 6) Ruggiero Vincenzo Pio, nato il 04.09.1985; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato memorie difensive; effettuati i necessari accertamenti presso l'Ufficio tesseramenti di questo C.R. è emerso che tutti i suindicati calciatori (con la precisazione che il n. 6 del sopracitato elenco è, invero, il Sig. Fruggiero Vincenzo Pio, nato il 04.09.1985 e non il Sig. Ruggiero Vincenzo Pio, così erroneamente trascritto dalla reclamante nell'atto introduttivo del presente giudizio) risultano regolarmente tesserati in favore della Società reclamata in data precedente la disputa della gara in epigrafe e, precisamente 1) Musco Pasquale, nato il 13.06.2001, risulta tesserato il 01.12.2023; 2) Catalano Carmine, nato il 03.10.1994, risulta tesserato il 15.12.2023; 3) Cerchia Alfredo, nato il 27.06.1997 risulta tesserato il 15.12.2023; 4) Piccirillo Giovanni, nato il 11.03.2003 risulta tesserato il 01.09.2023; 5) Pitocchi Leonardo, nato il 06.10.1998 risulta tesserato il 09.12.2023; 6) Fruggiero Vincenzo Pio, nato il 04.09.1985 risulta tesserato il 02.12.2023; il reclamo si palesa, dunque, infondato

P.Q.M.

dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle parti interessate ai sensi dell'art. 67 CGS, delibera di rigettare il reclamo e, per l'effetto, di omologare il punteggio conseguito sul terreno di gioco di 1/0 in favore della società reclamata, nonché di confermare tutti i provvedimenti disciplinari adottati in relazione alla gara in epigrafe e pubblicati sul relativo C.U.; dispone, inoltre, incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

 

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