C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 17/GST del 27.12.2023 – Delibera – gara del 8/12/2023 Q.B.R. ACERRA – TIGRE CASALNUOVO

 

gara del 8/12/2023 Q.B.R. ACERRA - TIGRE CASALNUOVO

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Marco Cardito, letti il preannuncio e il reclamo proposti dalla Società ASD QBR Acerra con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe indicata per aver la società reclamata inserito in distinta e impiegato in campo il calciatore De Laurentiis Mattia (nato il 19.08.2003) in posizione irregolare ai fini disciplinari, poiché non avrebbe scontato la squalifica inflittagli giusta CU di questo C.R. n. 31/C5 del 07.12.2023, pag. 263 [SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR.)]; ritualmente evocata, la reclamata ha presentato memorie difensive con cui ha eccepito l'errore scusabile atteso il malfunzionamento del sistema LND che non avrebbe permesso di consultare e di verificare la squalifica del calciatore; effettuata la necessaria istruttoria, va rilevata la fondatezza del reclamo: il calciatore in questione risulta, infatti, squalificato per. 1 giornata effettiva (recidiva in ammonizione) giusta CU di questo C.R. n. 31/C5 del 07.12.2023, pag. 263; la prima gara effettiva dopo la pubblicazione del reclamo risulta proprio quella oggetto di reclamo; in tale gara, dall'esame del referto arbitrale (che costituisce piena prova) il calciatore risulta aver partecipato in quanto inserito in distinta con il n. 5; pertanto, quest'ultimo risulta in posizione irregolare; per completezza, va rilevato che l'avverso dedotto non è idoneo a deflettere le argomentazioni esposte in reclamo, considerato che le squalifiche dei tesserati hanno effetto dalla pubblicazione del relativo comunicato ufficiale, il quale ha anche valore di notifica e che nella specie è stato regolarmente oggetto di pubblicazione e consultazione sull'apposito sito LND (che onere delle parti consultare tempestivamente a ogni buon fine);

P.Q.M.

dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle parti interessate ai sensi dell'art. 67 CGS, delibera di accogliere il reclamo e, per l'effetto, letto l'art. 10 CGS, ritenuta pacifica la sua applicabilità alla fattispecie, infligge la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 6/0 in favore della della reclamante; infligge, inoltre, alla Società reclamata l'ammenda di Euro 75,00; inibisce il Dirigente Accompagnatore della Società reclamata Barbato Alessandro fino al 04.01.2024; infligge, inoltre, al calciatore De Laurentiis Mattia (nato il 19.08.2003) la squalifica per. 1 gara effettiva, da aggiungere a quella da scontare; dispone restituirsi il contributo d'accesso alla giustizia sportiva.

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