C.R. CAMPANIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 4/CSAT del 12.10.2023 – Delibera – Reclamo della società SPORTING PONTECAGNANO in riferimento al C.U. n.20 del 14.09.2023 – squalifica Giuliani Emanuele 8 gare – Gara – Sporting Pontecagnano/ Atletico Pagani del 9.09.2023 – Campionato Promozione, girone D.

Reclamo della società SPORTING PONTECAGNANO in riferimento al C.U. n.20 del 14.09.2023 – squalifica Giuliani Emanuele 8 gare –

Gara – Sporting Pontecagnano/ Atletico Pagani del 9.09.2023 – Campionato Promozione, girone D.

La società Asd Sporting Pontecagnano proponeva ritualmente reclamo avverso la squalifica inflitta dal Gst di otto (8) giornate la calciatore Emanuele Giuliani la cui sanzione veniva pubblicata sul C.U. n. 20 del 14/09/2023. Deduceva la società reclamante che l’espulsione del calciatore Giuliani avveniva al termine della gara allorquando il DDG veniva colpito da una pallonata alla nuca che, secondo la segnalazione dell’AA2, era stata calciata dal calciatore. Alla notifica del provvedimento di espulsione, il calciatore Giuliani, nell’uscire dal terreno di gioco, continuava ad inveire nei confronti del DDG. Ritiene la società reclamante che la condotta tenuta dal calciatore non sia da ritenere una condotta violenta bensì deve essere intesa come condotta antisportiva. Si contesta, infatti, l’accusa di condotta violenta da parte del calciatore che nella realtà dei fatti non vi era mai stata durante il corso della gara tant’è che il calciatore non aveva ricevuto nessun provvedimento e/o ammonizioni. Concludeva la società reclamante per l’applicabilità alla fattispecie di quanto previsto dall’art. 39 CGS e non quanto previsto dall’art. 36 CGS nuova formulazione per cui in via preliminarmente chiedeva, l’annullamento della squalifica ed, in via subordinata, una riduzione della sanzione La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali ed il reclamo coì come proposto, ritiene quest’ultimo meritevole di parziale accoglimento. Ritiene la Corte applicabile alla fattispecie quanto previsto dall’art. 39 CGS laddove prevede la sanzione minima di due (2) giornate per condotta gravemente antisportiva. Non trova, invece, applicazione nella fattispecie l’art. 36 CGS nuova formulazione dal momento che dalla lettura del referto, si rileva solo ed esclusivamente che l’arbitro veniva attinto da una pallonata calciata dal sig. Emanuele Giuliani senza specificare se la condotta tenuta fosse volontaria e senza specificare se vi fosse stato o meno un contatto fisico. La CSAT, pertanto, rilevato che comunque il calciatore successivamente alla notifica del provvedimento di espulsione ha continuato ad inveire contro il DDG.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Dichiara di accogliere parzialmente il reclamo, e per l’effetto riduce la squalifica inflitta al sig. Emanuele Giuliani a numero sei (6) giornate di gara. Dispone restituirsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

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