C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 28/TFT del 15.02.2024 – Delibera – Fasc.221 Prot.13851/101 pfi23-24/PM/PE (Campionato Terzo Categoria – Sa) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.il sig. Emilio Di Giacomo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Rufoli
Fasc.221
Prot.13851/101 pfi23-24/PM/PE (Campionato Terzo Categoria - Sa) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1.il sig. Emilio Di Giacomo, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Rufoli: della violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Rufoli, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Dario Salvino nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società U.S.D. Rufoli alla gara U.S.D. Rufoli – A.S.D. Madonna dei Bagni del 25.3.2023, valevole per il campionato di Terza Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; 2. il sig. Francesco Nastri, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società U.S.D. Rufoli: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara U.S.D. Rufoli – A.S.D. Madonna dei Bagni del 25.3.2023 valevole per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società U.S.D. Rufoli nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Dario Salvino, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; 3. il sig. Dario Salvino, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società U.S.D. Rufoli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società U.S.D. Rufoli, alla gara U.S.D. Rufoli – A.S.D. Madonna dei Bagni disputata il 25.3.2023 valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 4.- la società U.S.D. Rufoli a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Emilio Di Giacomo, Francesco Nastri e Dario Salvino, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società U.S.D. Rufoli, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinta di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore: sig. Francesco Nastri con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Emilio Di Giacomo, per l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Dario Salvino tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Francesco Nastri, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. Emilio Di Giacomo, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società U.S.D. Rufoli la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/24 ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. U.S.D. Rufoli, alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Dario Salvino due (2) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Francesco Nastri, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente sig. Emilio Di Giacomo, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società U.S.D. Rufoli la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/24 ed € 200,00 di ammenda.
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