F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0145/CSA pubblicata del 19 Febbraio 2024 – ASD POL. Afragolese 1944
Decisione/0145/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0185/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0185/CSA/2023-2024, proposto dalla società ASD POL. Afragolese 1944 in data 29.01.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 80 del 23.01.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 02.02.2024, il dr. Antonino Tumbiolo e udito l'Avv. Giuseppe Chiacchio per la reclamante.
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società ASD POL. Afragolese 1944 ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per 4 gare effettive inflitta all'allenatore Esposito Raffaele in relazione alla gara di Campionato di Serie D, Girone I, Pol. Afragolese 1944/Città di S. Agata del 21.01.2024 (cfr. Com. Uff. n. 80 del del 23.01.2024).
Il Giudice Sportivo ha inflitto al sig. Esposito Raffaele la suddetta sanzione, motivando così il provvedimento: “Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo di un A.A."
Sostiene la società reclamante, anche mediante l'intervento in udienza dell'avv. Giuseppe Cacchio, che dall’esame degli atti ufficiali e dall’esame dell’effettivo comportamento posto in essere dal tecnico risulterebbe la palese eccessività e "spropositatezza" della sanzione comminata a quest'ultimo, dovendosi qualificare, a parere della stessa, l’atteggiamento ascrivibile al tecnico in questione come meramente irrispettoso, essendosi concretato in una scomposta manifestazione di dissenso.
Ritiene inoltre la stessa società, che il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto in debito conto alcune circostanze attenuanti, quali lo stato di grande tensione caratterizzante quel frangente di una gara di estrema importanza per la società appellante e l’assoluta mancanza di precedenti in capo allo stesso allenatore.
Nel reclamo si evidenzia, infine, una supposta discordanza tra il rapporto del Direttore di gara e quello dell’Assistente arbitrale e si conclude con la richiesta di una riduzione della squalifica.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 2 febbraio 2024, il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La decisione del Giudice Sportivo è stata presa sulla base del referto arbitrale, contenente la segnalazione dell'Assistente n.1, nella quale la condotta del sig. Esposito veniva così descritta: “Al 39 del secondo tempo ho richiamato l'attenzione dell'arbitro per far allontanare dalla panchina l'allenatore Esposito Raffaele della società Afragolese perché mi insultava (che cazzo stai a fa, mandava ripetute volte a fare inculo)."
La Corte rileva che la distinzione proposta dalla reclamante, tra comportamento irrispettoso e comportamento irriguardoso, non trova riscontro nel dettato normativo (art. 36, comma 1, lett. a, CGS) e che la supposta discordanza tra il rapporto del Direttore di gara e quello dell’Assistente arbitrale è totalmente inesistente.
Pertanto, in applicazione del principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., che attribuisce valore di “piena prova” alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti ed in assenza di elementi probatori certi, forniti dal soggetto reclamante, di segno contrario, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare congrua e condivisibile e va quindi confermata, alla luce del tenore offensivo delle frasi pronunciate dal sig. Esposito.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Tumbiolo Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce