FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 309/AA del 12/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GIANNANDREA DI VAIO ASD NUOVA BROCCOSTELLA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 260 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca GIANNANDREA, Alex DI VAIO, e della società A.S.D. NUOVA BROCCOSTELLA, avente ad oggetto la seguente condotta:
LUCA GIANNANDREA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della ASD Nuova Broccostella, in violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 27 e 39, lett. Hc), del Regolamento del Settore Tecnico FIGC, per avere conferito al sig. Alex Di Vaio, nella stagione sportiva 2023 - 2024 quantomeno fino al 6.12.2023, il ruolo ed i compiti di allenatore dei portieri del settore giovanile della ASD Nuova Broccostella nonostante lo stesso fosse sprovvisto della necessaria abilitazione; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 47 del Regolamento della L.N.D., nonché dall’art. 39, lett. Hc, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 - 2024 quantomeno fino al 6.12.2023, omesso di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della categoria Giovanissimi Under 15 della società dallo stesso rappresentata ad un tecnico abilitato come “Allenatore dei portieri”;
ALEX DI VAIO, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Nuova Broccostella, in violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 27 e 39, lett. Hc), del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C., per avere svolto, nella stagione sportiva 2023 - 2024 quantomeno fino al 6.12.2023, il ruolo ed i compiti di allenatore dei portieri del settore giovanile della ASD Nuova Broccostella nonostante fosse sprovvisto della necessaria abilitazione;
A.S.D. NUOVA BROCCOSTELLA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale era tesserato il sig. Luca Giannandrea all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Alex Di Vaio ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca GIANNANDREA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. NUOVA BROCCOSTELLA, e dal Sig. Alex DI VAIO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luca GIANNANDREA in proprio e, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Alex DI VAIO, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. NUOVA BROCCOSTELLA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.