FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 311/AA del 12/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da AWUAH ASD CITTA’ DI SAN VITO LO CAPO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 279 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Emanuel AWUAH, e della società A.S.D. CITTÀ DI SAN VITO LO CAPO, avente ad oggetto la seguente condotta:

EMANUEL AWUAH, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la ASD Città di San Vito Lo Capo, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 19.9.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la Società ASD Città di San Vito Lo Capo, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

A.S.D. CITTÀ DI SAN VITO LO CAPO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale il sig. Emmanuel Awuah ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco MANGIAPANE, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. CITTÀ DI SAN VITO LO CAPO, e dal Sig. Emanuel AWUAH;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Emanuel AWUAH, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTÀ DI SAN VITO LO CAPO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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