FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 312/AA del 12/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ASD MONTE SAN PIETRANGELI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 163 pfi 23-24 adottato nei confronti della società A.S.D. MONTE SAN PIETRANGELI avente ad oggetto la seguente condotta:
A.S.D. MONTE SAN PIETRANGELI, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal Sig. Alberto MALAIGIA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Monte San Pietrangeli, in violazione del disposto dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marcello CINTIO, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società A.S.D. MONTE SAN PIETRANGELI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. MONTE SAN PIETRANGELI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.