FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 314/AA del 12/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da NINFA COLOMBO ASD J CUSANO 1913
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 223 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Nicola NINFA, Andrea COLOMBO, e della società A.S.D. J. CUSANO 1913, avente ad oggetto la seguente condotta:
NICOLA NINFA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. J. Cusano 1913, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso omesso di verificare presso il Comitato Regionale di appartenenza che il calciatore sig. Andrea Colombo non fosse tesserato per altra società prima sottoscrivere la richiesta di tesseramento per la A.S.D. J. Cusano 1913 in data 29.8.2023;
ANDREA COLOMBO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società S.S.D. Centro Schiaffino 1988 s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto in data 29.8.2023 una richiesta di tesseramento per la società A.S.D. J. Cusano 1913 nonostante fosse già tesserato nella stessa stagione sportiva per la società S.S.D. Centro Schiaffino 1988 s.r.l.; A.S.D. J. CUSANO 1913, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Nicola NINFA;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dei Sig.ri Andrea COLOMBO e Nicola NINFA in proprio e, in qualità di Presidente pro tempore, per conto della società A.S.D. J. CUSANO 1913;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Nicola NINFA, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Andrea COLOMBO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. J. CUSANO 1913;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.