FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 316/AA del 12/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DI SAVOIA SAVOIA 1908

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 137 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Emanuele Filiberto DI SAVOIA, e della società SAVOIA 1908 S.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

EMANUELE FILIBERTO DI SAVOIA, all’epoca dei fatti Presidente della società Savoia 1908 S.S.D. a r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 18, comma 1, del Regolamento Agenti Sportivi della F.I.G.C. (“Ove la società sportiva intenda avvalersi dei servizi di un agente sportivo, per le finalità di cui all’art. 1, comma 2 del presente Regolamento, deve rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro nazionale”) allora vigente, per aver permesso che la propria società al termine del mercato invernale relativo alla stagione sportiva 2022-2023 trattasse l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Fabio Sperandeo dell’AC Ercolano 1924 (e, in precedenza, dei calciatori Antonio Granata e Giovanni Liberti) per il tramite di un sedicente Agente, tale Sig. Emanuele Mazzocchi (o Marzocchi) di Napoli, il quale però non risulta essere mai stato iscritto nel Registro degli Agenti Sportivi;

SAVOIA 1908 S.S.D., per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dall’allora Presidente Sig. Emanuele Filiberto DI SAVOIA così come riportati nel precedente capo di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Emanuele Filiberto DI SAVOIA e dal Sig. Arcangelo SESSA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SAVOIA 1908 S.S.D.;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Emanuele Filiberto DI SAVOIA, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società SAVOIA 1908 S.S.D.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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