FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 319/AA del 12/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da TAMBURELLO GARBO SOCCER ACADEMY PR 1964

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 159 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi Mario GARBO, Mario TAMBURELLO, e della società SOCCER ACADEMY P.R. 1964, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI MARIO GARBO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Soccer Academy P.R. 1964, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 11.2, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022-2023 e 2023-2024, per avere organizzato e realizzato un “open day” nel mese di giugno 2023 al quale ha partecipato il calciatore minore sig. Andrea Angioni, tesserato per la società A.S.D. Cumiana Sport, in assenza del necessario nulla osta della società di tesseramento, nonché di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente; per aver organizzato e realizzato almeno tre “open day” nei mesi di luglio, agosto e settembre 2023 in assenza di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dal Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttivi Sportivi per aver conferito al sig. Mario Tamburello, nelle stagioni sportive 2022-2023 e 2023- 2024, il ruolo ed i compiti di direttore sportivo in assenza della necessaria abilitazione;

MARIO TAMBURELLO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Soccer Academy P.R. 1964, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 11.2, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportive 2022-2023 e 2023-2024 per aver organizzato e realizzato un “open day” nel mese di giugno 2023 al quale ha partecipato il calciatore minore sig. Andrea Angioni, tesserato per la società A.S.D. Cumiana Sport, in assenza del necessario nulla osta della società di tesseramento, nonché in assenza di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente; per avere organizzato e realizzato almeno tre “open day” nei mesi di luglio, agosto e settembre 2023 in assenza di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dal Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttivi Sportivi per avere svolto, nelle stagioni sportive 2022-2023 e 2023-2024, il ruolo ed i compiti di direttore sportivo in assenza della necessaria abilitazione;

SOCCER ACADEMY P.R. 1964, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Luigi Mario Garbo e Mario Tamburello; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi Mario GARBO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SOCCER ACADEMY P.R. 1964, e dal Sig. Mario TAMBURELLO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luigi Mario GARBO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Mario TAMBURELLO, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società SOCCER ACADEMY P.R. 1964;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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