FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 326/AA del 14/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SANFILIPPO ASD SANTA MARINELLA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 585 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Orazio SANFILIPPO, e della società ASD SANTA MARINELLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ORAZIO SANFILIPPO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Santa Marinella, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica in essere con la società rappresentata, all’esito della gara Calcio Santa Marinella - Urbetevere del 10.12.2023 valevole per il girone A del campionato di Promozione, espresso giudizi lesivi dell’onore, del prestigio e del decoro propri del direttore di gara e, più in generale, della classe arbitrale nel suo complesso intesa, pubblicando sulla pagina Facebook ufficiale della società due post contenenti espressioni offensive;

ASD SANTA MARINELLA, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione, era tesserato il sig. Orazio Sanfilippo;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Orazio SANFILIPPO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD SANTA MARINELLA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Orazio SANFILIPPO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD SANTA MARINELLA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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