FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 334/AA del 19/02/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PACIFICI CIFANI ASD GORIANOSICOLI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 347 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Daniele PACIFICI e Salvatore CIFANI, e della società ASD GORIANOSICOLI, avente ad oggetto la seguente condotta:
DANIELE PACIFICI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Gorianosicoli, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, tramite l’applicazione “Facebook”, inoltrato in data 18.9.2023 all’arbitro della gara Gorianosicoli - Montereale del 17.9.2023, valevole per il girone A del campionato di Seconda Categoria, un messaggio del seguente testuale tenore: “Buongiorno, sono un dirigente del Goriano, ci siamo conosciuti ieri alla partita, possiamo avere un contatto telefonico per chiarire alcuni aspetti successi ieri alla partita? Volevo chiedere ufficialmente scusa e capire se c’era modo di venirsi incontro” ; In violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F, nonché dall’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per avere affidato, nelle stagioni sportive 2022–2023 e 2023-2024, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria al sig. Salvatore Cifani, pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
SALVATORE CIFANI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Gorianosicoli, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto, nelle stagioni sportive 2022– 2023 e 2023-2024, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della ASD Gorianosicoli militante nel campionato di Seconda Categoria, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
ASD GORIANO SICOLI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Daniele Pacifici e Salvatore Cifani;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Daniele PACIFICI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD GORIANOSICOLI, e dal Sig. Salvatore CIFANI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Daniele PACIFICI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore CIFANI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD GORIANOSICOLI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.