C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 32 del 16/11/2023 – Delibera – Gara del 12/11/2023 SANTA CROCE – CELLINO CALCIO

Gara del 12/11/2023 SANTA CROCE - CELLINO CALCIO

Il Giudice Sportivo - Esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce quanto segue. AI minuto 21º del secondo tempo veniva espulso il calciatore POMPEI Giammaria della Soc. Santa Croce perché, dopo la segnatura di una rete, protestava in maniera smodata nei confronti dell'arbitro. Dopo aver ricevuto il provvedimento disciplinare si rifiutava di allontanarsi e si posizionava a bordo campo, dal quale continuava ad insultare e minacciare il direttore di gara. Dopo l'espulsione del suddetto calciatore, l'allenatore della squadra locale, Sig. RASCHIATORE Sauro, veniva allontanato perché entrava sul terreno di gioco e metteva in atto nei confronti dell'arbitro una protesta smodata che si concretizzava in un contatto fisico e in ingiurie e minacce, senza conseguenze, ritardando per diversi minuti la ripresa del gioco. In seguito a tali fatti, si generava un clima di tensione con la tifoseria locale e componenti della panchina della squadra del Santa Croce dalla quale venivano anche lanciati dei palloni in campo, che inveivano pesantemente con il direttore di gara con ingiurie e minacce. Al termine dell'incontro scoppiava una rissa che vedeva coinvolti componenti di entrambe le squadre, che si colpivano con pugni e calci, nel mentre alcuni dirigenti e calciatori del Santa Croce circondavano l'arbitro reiterando gli insulti e le minacce. Tra di essi, l'arbitro poteva riconoscere l'assistente di parte SPECA Stefano e i calciatori POMPEI Giammaria (già espulso nel corso della gara) e FELICIANI Matteo, il quale metteva in atto comportamento irriguardoso che si concretizzava in un contatto fisico, senza conseguenze. Un altro dirigente non identificato tratteneva il direttore di gara, impedendogli di rientrare negli spogliatoi, mentre gli rivolgeva minacce. Dopo essere riuscito a guadagnare lo spogliatoio, mentre sul campo continuava la rissa tra le due squadre, l'arbitro era costretto a richiedere l'intervento delle forze dell'ordine che, una volta sopraggiunte, lo scortavano all'esterno dell'impianto sportivo. All'uscita dallo spogliatoio, nonostante la presenza delle forze dell'ordine, una decina di tesserati della squadra locale deridevano il direttore di gara e continuavano a insultarlo e minacciarlo. Per tutto quanto sopra esposto, tenuto conto della gravità dei fatti sopra riportati e del differente grado di partecipazione dei vari tesserati, visti gli artt 6 c.2 e 38 del CGS,

DELIBERA

1) di infliggere alla Società Santa Croce la sanzione dell'ammenda di Euro 600,00, a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento assunto dai propri tesserati e sostenitori nel corso della gara ed alla fine della stessa; 2) di infliggere alla Società Cellino Calcio la sanzione dell'ammenda di Euro 200,00, a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento assunto dai propri tesserati alla fine della gara; 3) di inibire il Sig. RASCHIATORE Sauro, allenatore della Soc. Santa Croce, fino al 31.01.2024 (art. 36 comma b) CGS); 4) di inibire il Sig. SPECA Stefano, dirigente della Soc. Santa Croce, fino al 13.12.2023; 5) di squalificare i seguenti calciatori della Soc. Santa Croce: - POMPEI Giammaria per 4 gare; - FELICIANI Matteo per 8 gare (art. 36 comma b) CGS).

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