C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2023/2024 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 43 del 22/12/2023 – Delibera – Gara del 21/12/2023 TAGLIACOZZO 1923 – LETTESE

Gara del 21/12/2023 TAGLIACOZZO 1923 - LETTESE

Il Giudice Sportivo - Esaminato il ricorso della SC Lettese, fatto pervenire a seguito di regolare preannuncio nel rispetto dell'abbreviazione dei termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 4 a 2, deducendo che la ASD Tagliacozzo 1923 avrebbe violato le norme federali che impongono l'impiego di calciatori "giovani" nelle competizioni della L.N.D.. - Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti. - Tenuto conto della deliberazione del Consiglio Direttivo del C.R.A. pubblicata sul C.U. n. 1 del 6.07.2023, secondo cui " per la stagione sportiva 2023/2024 nelle gare del Campionato di PRIMA CATEGORIA ed in quelle dell'attività ufficiale organizzate dal Comitato (come le gare di Coppa Abruzzo), dovranno essere impiegati, sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti - almeno DUE calciatori "giovani" così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: - 1 nato dal 1ºgennaio 2001 in poi - 1 nato dal 1º gennaio 2002 in poi L'inosservanza delle predette disposizioni relative ai predetti campionati sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal vigente codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni ". Il ricorso è fondato. Infatti, nel rapporto arbitrale si riferisce che la ASD Tagliacozzo 1923 iniziava l'incontro con tre calciatori "giovani": Gargano Riccardo, nato il 17.09.2002, Di Giuseppe Marco, nato il 1.04.2004, e Rosati Samuele, nato il 18.06.2005. Tuttavia, nel corso dell'intervallo tra il primo e il secondo tempo sostituiva i calciatori Di Giuseppe Marco e Rosati Samuele con i calciatori Di Felice Maurizio, nato il 4.02.1992, e Giordani Giordano, nato il 9.09.1997, ripristinando il numero minimo di fuori quota solo al minuto 6 del secondo tempo, allorché sostituiva il calciatore Silvestri Carmine, nato il 8.04.1981, con il calciatore Garbuio Federico, nato il 22.10.2006. Risulta accertato, pertanto, che la Società Tagliacozzo 1923 dal 1º al 6º minuto del secondo tempo ometteva di impiegare un calciatore della fascia d'età prevista dalla richiamata disposizione del Consiglio Direttivo del C.R.A. di cui al C.U. n. 1 del 6.07.2023. Deve essere tenuto in considerazione, infatti, che il difetto di partecipazione di calciatori "giovani", nel numero e nelle fasce di età previste dalle norme federali sopra richiamate, per essere considerato ai fini dell'applicazione della sanzione sportiva prevista dall'art. 10, comma 6, del vigente CGS deve essere riferito all'effettivo mancato impiego dei giocatori nel tempo effettivo di gioco dell'intero corso della gara. Per tutto quanto sopra esposto e considerato, visti gli artt. 10, 65 e67 C.G.S.,

Delibera

1) di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di infliggere alla ASD Tagliacozzo 1923 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di Tagliacozzo 1923 / Lettese: 0 a 3; 2) di accreditare la tassa di reclamo.

 

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