C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 06.09.2023 – Delibera – DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori ANELLI MARCO, MURELLI ANDREA, PASQUALINO PIETRO nonché delle società ASD FELEGARESE 1951
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori ANELLI MARCO, MURELLI ANDREA, PASQUALINO PIETRO nonché delle società ASD FELEGARESE 1951
Con nota 20.07.2023, n. 1923/663 pfi 22-23, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 125 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Saverio Sicilia, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Maurizio Gentile; - deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere: ANELLI MARCO, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza per la Società Felegarese 1951,della violazione dell’ art.4 comma 1 e 32, comma 2, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dagli artt.37, 39, comma 1 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF e art.7, comma 1 dello Statuto Federale per avere lo stesso omesso di provvedere al tesseramento del calciatore Pietro Pasqualino e di aver consentito al giocatore di svolgere attività sportiva senza visita medica attestante l’idoneità fisica, nelle fila della squadra della Società Felegarese 1951, nello specifico, alla gara FELEGARESE 1951 – CIRCOLO INANZI del 28/01/2023 campionato Under 15 Provinciale; Inoltre, della violazione dell’art.4 comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 7 comma 1 delle NOIF, per avere lo stesso Anelli Marco, sempre dotato di poteri di rappresentanza della medesima Società, omesso di provvedere al tesseramento di Andrea Murelli come Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadra schierata dalla ASD FELEGARESE 1951 in occasione della gara sopra menzionata, senza impedire di svolgere l’attività di Dirigente Accompagnatore. MURELLI ANDREA all’epoca dei fatti, non tesserato, ma che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art.2, comma 2 del C.G.S. nell’interesse della Società ASD FELEGARESE 1951, della violazione dell’art.4,comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto disposto dall’art.61, comma 1 e 5, delle NOIF per aver sottoscritto la distinta di gara FELEGARESE 1951 – CIRCOLO INANZI del 28/01/2023 campionato Under 15 Provinciale in qualità di Accompagnatore Ufficiale della squadra schierata dalla Società Felegarese 1951 nella quale è indicato il calciatore Pietro Pasqualino, attestando in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso. Della violazione inoltre dell’art.4 comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1 delle NOIF per avere lo stesso assunto e/o svolto il ruolo di Dirigente Accompagnatore Ufficiale, pur non essendo tesserato per tale Società. PASQUALINO PIETRO all’epoca dei fatti non tesserato, ma che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art.2, comma 2, del C.G.S. per la Società Felegarese 1951, della violazione degli artt. 4, comma 1 e 32, comma 2, del C.G.S. anche in relazione a quanto disposto dall’art.39, comma 1 e art. 43, comma 1 delle N.O.I.F. per aver preso parte alla gara FELEGARESE 1951 – CIRCOLO INANZI del 28.01.2023 valevole per il campionato Under 15 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza visita medica ai fini dell’idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva. La Società A.S.D. FELEGARESE 1951 per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.6, comma 1 e 2, del C.G.S e per gli atti e i comportamenti posti in essere, dalle persone sopra indicate, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Effettuate ritualmente le dovute notifiche, il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo Adamo, si riporta alle motivazioni del proposto atto di deferimento, illustra dettagliatamente la fattispecie che ha costituito l’illecito sportivo per cui si procede per poi chiedere che tutte le parti incolpate siano riconosciute responsabili per le violazioni regolamentari alle medesime addebitate per le quali propone i seguenti provvedimenti disciplinari: - tre mesi di inibizione a carico del Sig. ANELLI MARCO - tre mesi di inibizione a carico del Sig. MURELLI ANDREA - tre giornate di squalifica a carico del Sig. PASQUALINO PIETRO - 300,00 Euro di ammenda a carico della società A.S.D. FELEGARESE 1951 oltre a un punto di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza. Le parti deferite non sono presenti all’odierna riunione e nemmeno hanno prodotto memorie difensive rispetto alle violazioni regolamentari loro rispettivamente attribuite. Il Tribunale -letto l’atto di deferimento; -preso atto della dettagliata requisitoria e delle relative sanzioni disciplinari richieste dal Rappresentante della Procura Federale; -considerato che le parti deferite non si sono presentate all’odierno dibattimento e non hanno prodotto argomentazioni difensive; -tenuta in debita considerazione la decisione della Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite numero 67 CFA 22/23 del 10/02/2023 che fornisce indicazioni a riguardo delle sanzioni irrogabili nell’ambito di fattispecie analoghe a quella in esame; -ritenuta comprovata la responsabilità delle parti incolpate ANELLI MARCO, MURELLI ANDREA. PASQUALINO PIETRO e società ASD FELEGARESE 1951 per le violazioni loro rispettivamente attribuite per non aver svolto le attività attinenti al tesseramento di un calciatore conformemente alle disposizioni federali e ai regolamenti delle Leghe -ritenuto che per ragioni di opportunità e organizzative interne del Comitato REGIONALE EMILIA-ROMAGNA LND, una squalifica a tempo nei confronti del giovane calciatore fatto oggetto del presente deferimento sia più adeguata rispetto a una squalifica a giornate effettive di gara
d e l i b e r a
di infliggere al Sig. MARCO ANELLI l’inibizione per mesi tre, al Sig. MURELLI ANDREA l’inibizione per mesi tre, al calciatore PASQUALINO PIETRO la squalifica fino al 30 settembre 2023 e alla società A.S.D. FELEGARESE 1951 l’ammenda di EUR 200,00 oltre a un punto di penalizzazione da scontare nel campionato under 15 della stagione sportiva 2023/2024.
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